Di Redazione su Sabato, 30 Aprile 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Detenuto ad arresti domiciliari: va autorizzato a visitare figlio presso domicilio coniuge

Detenuto agli arresti domiciliari e separato, può essere autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio per esercitare il suo diritto di visita nei confronti del figlio minore?
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza della II Sezione Penale n. 16964 del 22/04/2016, ha chiarito il significato da attribuire alla espressione "indispensabili esigenze di vita" contenuta dall´art. 284 comma 3 del cpp in tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari.
I Giudici della Corte hanno chiarito che la nozione va intesa non in senso esclusivamente materiale ed economico, ma anche in senso spirituale. Quindi l´autorizzazione potrà essere concessa anche per la soddisfazione di interessi non meramente materiali ed economici. Ma potrà essere concessa per il soddisfacimento di qualsiasi interesse spirituale? Certamente no, infatti la Corte ha ristretto tale ambito solo a quegli interessi strettamente collegati alla tutela dei diritti inviolabili dell´uomo di cui all´art. 2 della Costituzione. Nel caso di specie ha riconosciuto l´interesse del genitore a poter garantire il rapporto genitoriale con la figlia minore collocata presso ilo domicilio del coniuge separato, meritevole di tutela .
Per tali ragioni la Corte ha annullato l´ordinanza del Tribunale del Riesame che invece aveva negato tale autorizzazione al padre che si trovava agli arresti domiciliari.
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