Con la sentenza n. 817 dello scorso 30 gennaio, il Tar Campania, sede di Napoli, sezione IV, ha annullato un'ordinanza di demolizione con cui si intimava la demolizione due locali abusivi realizzati in una terrazza e destinati rispettivamente a deposito e a locale macchine, essendo stato accertato che il deposito a locale macchine doveva considerarsi quale pertinenza urbanistica.
Il Collegio ha, difatti, ricordato che "la nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Napoli adottava un provvedimento recante l'ordine di demolizione di alcuni locali abusivi realizzati in una terrazza ed, in particolare, di due locali destinati rispettivamente a deposito (di 9 mq) e a locale macchine (più piccolo di 2 mq).
Nel locale quadrato di circa 2 mq e 170 cm di altezza, era collocata una "macchina termica per il riscaldamento dell'appartamento sottostante ed un boiler per l'accumulo di acqua calda".
Il Comune fondava l'ordine di demolizione solo su un verbale di sopralluogo, nel quale non vi era menzione della concreta funzione svolta dai due locali, ma unicamente della loro dimensione e vetustà.
Ricorrendo al Tar, il proprietario eccepiva l'illegittimità del provvedimento del Comune recante l'ordine di demolizione, dolendosi del vizio di istruttoria in cui era incorso l'ente pubblico, idoneo a riverberarsi sulla legittimità dell'intero provvedimento impugnato.
In particolare, il ricorrente evidenziava come il Comune, per difetto di istruttoria, non avesse correttamente qualificato il locale in oggetto e non lo avesse, quindi, considerato alla stregua di una pertinenza urbanistica.
Il Tar condivide le doglianze del ricorrente.
Il Collegio ricorda che la nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici.
In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. e. 6), del D.P.R. n. 380 del 2001, la pertinenza presuppone che il manufatto sia non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma sia anche sfornito di un autonomo valore di mercato, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con quest'ultimo.
Con specifico riferimento al caso di specie, al fine di accertare tale circostanza fattuale e a garanzia della completezza dell'istruttoria processuale, il Collegio aveva adottato una ordinanza istruttoria, essendo necessario acquisire ulteriori chiarimenti dall'amministrazione in ordine sia all'effettivo utilizzo dei locali (uno dei quali era adibito comunque a "locale tecnico"), sia alla loro eventuale connessione funzionale, tale da giustificare la valutazione unitaria.
Tuttavia, né nel procedimento amministrativo né in sede di rinnovata istruttoria, il Comune aveva verificato se effettivamente uno dei locali fosse adibito a locale per impianti tecnologici, pur essendo esso descritto come di modeste dimensioni (2 mq e 170 cm di altezza), fondando l'ordine di demolizione solo sugli esiti del verbale di sopralluogo.
Viceversa, agli esiti degli approfondimenti istruttori svolti nella fase di merito, era emerso che il manufatto di 2 mq rientrava effettivamente nella nozione di pertinenza urbanistica, nei termini stringenti sopra evidenziati, ricorrendo sia il presupposto funzionale che la limitata dimensione.
Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di demolizione, con compensazione delle spese di lite.