Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 30 Marzo 2020
Categoria: Giurisprudenza TAR

Covid-19 e gestione rifiuti differenziata in condomìnio

Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 152 del 3/4/ 2006 - D.P.C.M.9/3/2020 - Istituto Superiore di Sanità Rapporto Covid -19 n.3 del 14/03/2020.

Focus: L'Istituto Superiore di Sanità, con rapporto Covid - 19 n.3 del 14 marzo 2020, ha predisposto le modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani e le linee di indirizzo per la raccolta differenziata improntate al principio di cautela su tutto il territorio nazionale. Ciò a seguito delle misure governative poste in essere con D.P.C.M. del 9 Marzo 2020 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Come si raccordano tali adempimenti con la gestione della raccolta differenziata negli spazi condominiali?

Principi generali: E' da premettere che, in materia ambientale, la disciplina della raccolta differenziata è contenuta, per le disposizioni principali, nel D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e nei singoli regolamenti comunali di gestione dei rifiuti. Per espressa previsione comunale i contenitori consegnati al condomìnio non possono essere collocati in qualsiasi posto ma devono essere custoditi in aree di pertinenza condomìniale. Ed è l'amministratore di condomìnio che ha il dovere di individuare le aree adatte per posizionare i contenitori assegnati dal Comune all'interno dei cortili o degli spazi privati condominiali, tenendo presente che spesso il regolamento comunale prevede anche la distanza che deve essere tenuta tra i bidoni e le eventuali finestre e/o porte di ingresso del condomìnio.

Cosa succede se il condomìnio non ha a disposizione un'adeguata area di pertinenza condominiale per collocare i carrellati (bidoni a rotelle)? Il problema è stato sollevato dall'Anaci ( Associazione Nazionale Amministratori di Condominio Italia) dinanzi al T.A.R.Sicilia a fronte di un'ordinanza sindacale contenente l'obbligo di esposizione dei contenitori esclusivamente in aree condominiali precedentemente concordate con il gestore del servizio. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), con ordinanza n.455 del 22 luglio 2019, accogliendo parzialmente il ricorso Anaci, ha ritenuto che << l'ordinanza sindacale non può trovare applicazione per quei condomìni che non dispongano di locali idonei e accessibili ove allocare i contenitori, e per quelli che pur disponendo di locali idonei ad ospitare i contenitori, necessitino, per esigenze di sicurezza, di tenere chiusi i locali in questione. In tali ipotesi, invero, appare del tutto ragionevole che i contenitori siano ubicati esternamente all'edificio condominiale, onde consentire agli addetti al servizio di provvedere alla raccolta senza necessità di introdursi in locali condomìniali chiusi e non agevolmente accessibili >>. Successivamente, con la recente ordinanza n. 571 del 6 marzo 2020, il Tar - sezione di Catania -, su insistenza dell'amministrazione comunale si è pronunciato in senso nettamente sfavorevole ai condòmini negando la possibilità del condomìnio di collocare i bidoni a rotelle fuori dall'edificio tranne che in casi estremiIn particolare ha precisato che << se il condomìnio dispone di spazi aperti, in essi possono ben esser alloggiati i " carrellati ", anche nel caso di vecchi edifici che dispongano di un androne aperto, e le esigenze di sicurezza non possono spingersi sino al punto di inibire la possibilità di accesso degli operatori agli spazi aperti dell'edificio. Sotto il profilo igienico-sanitario, infine, occorre tener conto che la raccolta e il deposito dei rifiuti sono già organizzati in modo tale che la loro permanenza nei " carrellati " è ridotta al tempo minimo indispensabile e spetta ai condòmini preoccuparsi della pulizia e delle condizioni igieniche degli stessi bidoni e non all'amministratore di condomìnio >>.

Premesso ciò, nell'attuale emergenza da coronavirus, la raccolta differenziata condomìniale deve essere effettuata tenendo conto delle linee di indirizzo contenute nel rapporto Covid - 19 n.3, del 14 marzo 2020, redatto dall'Istituto Superiore di Sanità. Quest'ultimo, limitatamente a quanto è noto al momento attuale circa l'intervallo temporale di trasmissione del virus, distingue la gestione di due tipi di rifiuti e precisamente:

1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

2. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Per i primi rifiuti urbani, che dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal D.P.R.n. 254/2003, è stata raccomandata, in assenza di contratti esistenti con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, l'interruzione della raccolta differenziata, ove in essere, e il conferimento di tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, nella indifferenziata. Invece, per i rifiuti prodotti nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, continuano ad essere applicate le procedure in vigore nel territorio di appartenenza non interrompendo la raccolta differenziata.

Messaggi correlati