Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 25 Giugno 2018
Categoria: Education

Concorso personale docente scuola secondaria,TAR: il dottorato di ricerca non è titolo abilitante

Con sentenza del 18 giugno 2018 n. 6757, il TAR Lazio ha escluso che il dottorato di ricerca possa costituire titolo abilitante. In buona sostanza, a parere dei magistrati amministrativi, qualora il bando di concorso per il reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di I e II grado preveda tra i requisiti di partecipazione l'abilitazione all'insegnamento, dal medesimo bando devono reputarsi esclusi tutti coloro che non posseggono tali requisiti, tra cui quelli che sono titolari solo del dottorato di ricerca. Ma vediamo nel dettaglio il caso sottoposto all'esame del TAR. I ricorrenti hanno conseguito il dottorato di ricerca e, in occasione dell'indizione del concorso per il reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di I e II grado, hanno presentato la relativa domanda di partecipazione. E' accaduto che tale domanda non è stata accolta e i ricorrenti sono stati esclusi dal predetto concorso. Il motivo dell'esclusione per l'amministrazione è stato quello della mancanza del possesso da parte dei ricorrenti dell'abilitazione all'insegnamento. Sennonché questi ultimi hanno impugnato tale decisione, affermando che, contrariamente da quanto sostenuto dalla controparte, il dottorato di ricerca ha un valore intrinseco di titolo abilitante, con l'ovvia conseguenza che la loro esclusione è stata illegittima e ingiusta. La questione è giunta dinanzi ai Giudici amministrativi. Il TAR, nella fattispecie di cui è stato investito, afferma che il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), all'art. 2 stabilisce che la formazione degli insegnanti inizialmente è diretta ad esaltare la funzione di docenti.

Tale valorizzazione avviene consentendo ai questi ultimi l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. Partendo dall'analisi di tale disposizione, a parere di Giudici amministrativi, appare evidente che coloro che si approcciano all'insegnamento devono possedere delle specifiche competenze psico – pedagogiche. E questo proprio per il ruolo che andranno a ricoprire, ossia il ruolo di docenti sempre a stretto contatto con gli studenti. Ne consegue che per ottenere tali specifiche competenze, i futuri insegnanti dovranno necessariamente seguire percorsi ad hoc che consentano agli stessi:

In virtù della funzione dei docenti, così come sin qui descritta, il TAR, pertanto, chiarisce che il titolo accademico del dottorato di ricerca non può essere equiparato a quello di abilitazione. Infatti, le finalità tra i due titoli sono differenti. Il dottorato di ricerca è diretto all'esercizio di una ricerca di alta qualificazione e viene conseguito solo alla fine di un percorso avanzato nell'ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento. Le diverse finalità dei due titoli qui esaminati, secondo i magistrati, sono evidenti e questo è sufficiente a legittimare l'esclusione dei ricorrenti dal concorso proprio per carenza del requisito dell'abilitazione: requisito, questo, chiaramente indicato nel relativo bando come principale. 

D'altro canto, a parere del TAR, la mancata equiparazione dei titoli in questione non verrebbe meno neppure se il dottorato di ricerca fosse stato conseguito anche all'esito di un percorso al quale ha trovato applicazione l'art. 4, comma 8 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998(Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), secondo cui "le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica...". E questo perché si tratterebbe comunque di un'attività didattica limitata, sussidiaria o integrativa che non dovrebbe assolutamente interferire con l'attività di ricerca. In pratica si tratterebbe di un'attività didattica svolta dai dottorandi non finalizzata all'acquisizione delle competenze psico-pedagogiche suddette. Che il titolo di abilitazione all'insegnamento e il titolo di dottorato di ricerca sono differenti è confermato anche dalla recente giurisprudenza richiamata dallo stesso TAR, nel caso in esame. In buona sostanza, secondo tale orientamento giurisprudenziale "i due percorsi, cioè quello volto a ottenere l'abilitazione e quello volto a ottenere il dottorato di ricerca, sono diretti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili" (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2018 nn. 2254 e 2264). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, a nulla rileva il fatto che l'ordinamento riconosca al titolo di dottorato di ricerca prestigio e un maggior numero di crediti formativi rispetto a quello riconosciuto ai titoli di abilitazione ordinari, perché al predetto titolo di dottorato, per le specifiche sue predette finalità, non può essere attribuito un valore abilitante all'insegnamento, neppure intrinseco. In virtù di tanto, dunque, il TAR ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti.  

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