Di Anna Sblendorio su Sabato, 22 Febbraio 2025
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Cnf. Le professioni non organizzate in ordini e collegi che l'avvocato può svolgere

 Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Al giorno d'oggi spesso l'avvocato si ritrova a svolgere attività ulteriori rispetto a quella forense per le quali sorge il dubbio di compatibilità ai sensi dell'art.18 L. n. 247/2012.

In particolare la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente (art.18comma 1, lett. a). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per integrare l'incompatibilità prevista dall'art. 18 cit. è sufficiente la mera iscrizione in un altro albo professionale, diverso da quelli per i quali è espressamente consentita, non essendo necessario che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente. Ciò in quanto la ratio delle incompatibilità della professione di avvocato risiede nell'esigenza di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, nonché di assicurare lo svolgimento della professione nel rispetto dei principi sulla corretta e leale concorrenza (Cass. SS.UU. Sentenza n.35981 del 27 dicembre 2023).

Pertanto, il Consiglio in più occasioni ha escluso l'incompatibilità tra l'esercizio dell'attività forense e le attività rientranti nella disciplina di cui alla L. n. 4/2013 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" in ordini o collegi. 

 Per professione non organizzata in ordini o collegi si intende l'attività economica, anche organizzata,

I soggetti che esercitano queste attività possono costituire delle associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche. Il che agevola la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza (art. 3 L. n. 4/2013).

Il Consiglio ha, inoltre, precisato che la costituzione delle suddette associazioni è meramente eventuale e non comporta alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. 

Alla luce di queste argomentazioni il Consiglio ha ritenuto che, ferme restando le altre cause di incompatibilità di cui all'art.18 L. n. 247/12, l'avvocato:

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