Di Anna Sblendorio su Sabato, 07 Giugno 2025
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

CNF. Chiarimenti sulla solidarietà professionale ex art.13 comma 8 L. n. 247/12

 Fonte: www.consiglionazionaleforense.it/

Inquadramento normativo: art. 13 comma 8 L. n. 247/12

Con parere n.21 del 12 maggio 2025 il Consiglio nazionale forense ha chiarito alcuni dubbi in merito all'interpretazione dell'art. 13, comma 8 L. n. 247/12che pone in capo alle parti l'obbligo solidale di pagamento "dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà" per il caso in cui "una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma".

Ratio della norma

Tale norma, da considerarsi di stretta interpretazione in quanto deroga al principio per cui il contratto professionale vincola solo i contraenti (Cassazione, 16856/2015), è posta a garanzia degli avvocati al fine di tutelarli dall'eventualità che le parti transigano la controversia al di fuori del giudizio in corso e quindi mira a evitare che le parti processuali possano sottrarsi al pagamento, transigendo la lite e impedendo la liquidazione giudiziale delle spese (cfr. Cassazione, ordinanza del 9 febbraio 2021, n. 3052 in relazione all'analoga norma contenuta nel previgente art. 68 della legge forense).

Quesiti posti al Consiglio Nazionale Forense

Riguardo al comma 8 art. 13 della Legge professionale, sono stati posti dei quesiti al Consiglio Nazionale forense. Vediamo quali.

 I) Un primo dubbio riguarda l'applicabilità della solidarietà nei confronti di "tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà" anche all'avvocato che, pur costituito in giudizio, abbia rinunciato all'incarico prima della definizione transattiva della controversia e sia, però, ancora creditore delle proprie competenze.

Al riguardo il Consiglio ha affermato che dalla lettura del comma 8 si evince chiaramente che, ai fini dell'applicabilità della norma occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:

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