Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 22 Dicembre 2018
Categoria: Giurisprudenza TAR

Cittadinanza italiana, TAR LAZIO: non basta la residenza, bisogna dimostrare di essere integrati

 Il TAR Lazio, con sentenza n. 12365 del 19 dicembre 2018, ha affermato che il diniego della cittadinanza italiana non necessariamente deve integrare una valutazione relativa al mancato requisito della residenza, essendo necessaria una valutazione relativa anche alla mancata integrazione del richiedente nel tessuto sociale. Questo sta a significare che, allo straniero può essere negata la cittadinanza italiana quando egli, pur risiedendo stabilmente e legalmente in Italia, non abbia mostrato aderenza ai valori della comunità. E ciò malgrado egli non sia un soggetto socialmente pericoloso e abbia posto in essere solo condotte illecite di lieve entità.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

Un cittadino straniero ha proposto ricorso contro il diniego di cittadinanza italiana; cittadinanza, questa, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91. Il diniego si fonda sul fatto che:

Il caso è giunto dinanzi al TAR Lazio.

Innanzitutto, appare opportuno chiarire che l'art. 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992 stabilisce che la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. 

Orbene l'uso del verbo "può" sta ad indicare che la residenza per tale periodo costituisce solo uno dei presupposti alla base della richiesta di cittadinanza nel nostro Paese. Infatti, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, per la valutazione di detta richiesta, è necessario prendere in considerazione, da un lato, il requisito della residenza, dall'altro, le possibilità per lo straniero di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018). E ciò in considerazione del fatto che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana rappresenta il frutto di un bilanciamento tra il concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente nello Stato un nuovo componente, da un lato, e le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, dall'altro (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013, Cons. St. n.798 del 1999). Ne consegue che tale bilanciamento è sindacabile da parte dell'autorità giudiziaria solo quando la pubblica amministrazione non abbia valutato in maniera sufficiente i fatti a fondamento del provvedimento di diniego o quando la motivazione di quest'ultimo sia illogica, incoerente o irragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012). Orbene, tornando al caso di specie, il Ministero ha ritenuto che il richiedente non presentasse una piena idoneità all'inserimento stabile nella comunità italiana per le condotte di reato tenute e per la sua scarsa conoscenza della lingua italiana e dei principi cardine dell'ordinamento, dimostrati anche nei fatti con la condotta tenuta.Tale valutazione risulta insindacabile poiché non affetta da manifesta illogicità o travisamento. Un'insindacabilità, tra l'altro, che non viene meno neanche se si volesse tener conto della lievità della condotta posta in essere dal ricorrente.  

 E ciò in considerazione del fatto che tale condotta integra pur sempre fattispecie di reati, anche se contravvenzionali, che mettono in pericolo l'altrui incolumità e che pertanto rivelano scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. Tar Lazio II quater 15/04/2015 n. 5554). Tale condotta e la sua integrazione non soddisfacente alla luce della approssimativa conoscenza della lingua italiana e dei principi fondanti dell'ordinamento dello Stato al quale chiede la cittadinanza, hanno indotto la pubblica amministrazione ad emettere il provvedimento di diniego impugnato. Il giudizio, formulato dall'Amministrazione e posto legittimamente a base di tale decisione, non necessariamente deve integrare una valutazione di pericolosità sociale che per lo straniero avrebbe ben altre conseguenze, consistenti nella revoca del titolo di soggiorno, essendo rilevante anche la scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano a detta concessione. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno ritenuto

In forza di tanto, quindi, essi hanno respinto il ricorso. 

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