L'art. 13 Regolamento per l'erogazione dell'assistenza
Il regolamento per l'erogazione dell'assistenza prevede e regola le prestazioni assistenziali in favore degli iscritti alla Cassa Forense e degli altri soggetti indicati nell'art. 1 dello stesso regolamento.
Requisito per beneficiare di dette prestazioni è la regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi. Le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti. Inoltre, l'iscritto non può beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi (art. 1 Regolamento per l'erogazione dell'assistenza).
L'art. 13 del suddetto regolamento prevede che la giunta esecutiva di Cassa forense, per casi di particolare gravità, può istituire un contributo per spese straordinarie documentate.
Si tratta, in buona sostanza, di una prestazione assistenziale che può essere erogata:
- anche in deroga al requisito della regolarità contributiva;
- tenuto conto di altre prestazioni assistenziali già erogate e del reddito ISEE del richiedente.
Vediamo nel dettaglio detto contributo.
I beneficiari
Possono beneficiare della prestazione in esame:
- gli iscritti alla Cassa:
- i titolari di pensione di anzianità, di vecchiaia, di invalidità o di inabilità erogata dalla Cassa;
- in caso di decesso dei suddetti beneficiari, i soggetti di cui all'art. 433 c.c., se a carico del deceduto;
- i titolari di pensione indiretta o di reversibilità erogata dalla Cassa.
Sono esclusi dalla prestazione i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da altro Ente.
Il quantum del contributo straordinario
La prestazione assistenziale straordinaria è:
- non superiore al doppio della pensione minima erogata dall'ente previdenziale nell'anno che precede quello della richiesta, per gli iscritti;
- non superiore alla pensione minima erogata sempre da Cassa forense nell'anno che precede quello della richiesta, per gli altri soggetti beneficiari.
Come richiedere il contributo straordinario?
Esistono due modalità di richiesta della prestazione in esame, ossia la domanda può essere inviata:
- direttamente e telematicamente a Cassa forense, collegandosi al sito dell'ente previdenziale e cliccando su "Accessi riservati - posizione personale – istanze on line". La domanda va corredata della certificazione richiesta. Detta modalità di invio è riservata agli iscritti;
- a Cassa forense via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o a mezzo raccomandata A.R. Anche in tale caso, la domanda va corredata della necessaria certificazione richiesta. Questa seconda modalità di inoltro è riservata agli altri soggetti beneficiari.
Maggiori informazioni sono reperibili su: