Riferimenti normativi: Art.1120 c.c.
Focus: L'assemblea condominiale può deliberare l'installazione di un'antenna centralizzata che comporta una spesa per i condomini. Tale spesa deve essere sostenuta da tutti i condòmini compresi i dissenzienti che non utilizzano l'antenna centralizzata? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Salerno con la sentenza n.3360 del 30 luglio 2025.
Principi generali: L'installazione dell'antenna centralizzata è un'innovazione e, come tale, deve essere deliberata dall'assemblea condominiale con le maggioranze di cui all'articolo 1120, comma secondo, n. 3, cod. civ., cioè con il consenso della maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi di partecipanti alla riunione. Poiché l'impianto centralizzato TV è un bene suscettibile di utilizzazione separata la spesa per la relativa installazione non può gravare sui condòmini che, pur restando comproprietari dell'opera, dissentano e rinuncino consapevolmente alla utilità del nuovo impianto.
Il caso: Un condominio aveva disposto l'installazione di un'antenna centralizzata con due successive delibere, sostanzialmente identiche, ripartendo la spesa di installazione tra tutti i condomini, compresi i dissenzienti. Questi ultimi avevano impugnato le delibere dinanzi al Tribunale chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell'addebito delle spese di installazione dell'antenna centralizzata, essendo dissenzienti e non essendo ad essa allacciati. Inoltre, eccepivano l'irregolarità delle delibere relativamente all'approvazione della spesa per lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti a seguito delle lavorazioni eseguite nel terrazzo per l'installazione dell'antenna in questione. Il Condominio, costituitosi in giudizio, sosteneva l'infondatezza dell'impugnazione della delibera e ne chiedeva il rigetto, evidenziando di aver legittimamente ripartito le spese tra tutti i condòmini, posto che gli attori avevano manifestato la volontà di non voler usufruire dell'impianto di antenna centralizzata solo in occasione dell'incontro di mediazione senza comunicarlo precedentemente al Condominio. Aggiungeva, altresì, che, in occasione dell'assemblea condominiale uno dei condomini dissenzienti era stato diffidato alla messa in sicurezza dell'antenna personale che continuava a tenere sul terrazzo con fili volanti e l'altro condominio dissenziente risultava collegato all'impianto centralizzato sebbene con immobile concesso in locazione. In merito allo smaltimento dei rifiuti a discarica per i lavori effettuati sul terrazzo, approvati dall'assemblea, il Condominio deduceva che il corretto smaltimento che gli attori contestavano era chiaramente attestato dai certificati di smaltimento che l'impresa aveva consegnato al committente condominio. Il giudice, in particolare, ha chiarito che l'assemblea condominiale può deliberare l'installazione dell'antenna centralizzata con le maggioranze previste per le innovazioni di cui all'articolo 1120, comma secondo, n. 3, cod. civ., cioè con il consenso della maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi di partecipanti alla riunione. Se l'impianto non comporta modifiche in grado di alterare la destinazione delle parti comuni, né impedisce agli altri condomini di farne uso secondo diritto, la delibera potrebbe essere assunta in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino 334/1000.
Premesso ciò, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è stato evidenziato che "trattandosi di un'opera realizzata successivamente alla costruzione del palazzo ed essendo l'impianto centralizzato TV un bene suscettibile di utilizzazione separata, il condòmino contrario può rifiutarsi di partecipare alla spesa per la sua realizzazione, pur rimanendo comproprietario dell'antenna centralizzata, e, in quanto tale, obbligato al pagamento delle spese di conservazione che servono a garantire il mantenimento dell'impianto (Cass. Civ. sentenza n. 5974/2004). La spesa di installazione dell'antenna centralizzata così come i costi eventuali di manutenzione e riparazione va infatti ripartita tra quanti usufruiscono del servizio in base al principio secondo cui le spese per gli impianti destinati a servire una parte del fabbricato sono a carico dei condòmini che ne traggono utilità in misura proporzionale ai millesimi di proprietà posseduti salva diversa convenzione". In merito all'eccezione formulata dal convenuto Condominio circa la mancata conoscenza del rifiuto degli attori ad usufruire dell'impianto centralizzato, il tribunale ha ritenuto irrilevante la mancata comunicazione formale al condominio della volontà dissenziente in quanto dai verbali risultava in modo inequivoco che uno degli attori era stato diffidato a mettere in sicurezza la propria antenna autonoma, ancora installata e funzionante e l'altro era stato esonerato dal pagamento della spesa a condizione di provvedere a proprie spese al distacco dall'impianto centralizzato e alla realizzazione di una nuova antenna autonoma. Tali elementi hanno dimostrato la chiara volontà di non aderire alla innovazione rendendo illegittimo l'addebito delle spese deliberato. Invece, in merito alle spese di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti a seguito delle lavorazioni eseguite al terrazzo ed al rendiconto dei lavori straordinari, il giudice non ha ritenuto provata dagli attori né l'irregolarità nell'approvazione della suddetta spesa né l'inattendibilità del rendiconto dei lavori straordinari per cui non ha accolto tale motivo di impugnazione. In conclusione, il giudice ha accolto parzialmente la domanda degli condomini dissenzienti riconoscendo illegittima l'attribuzione nei loro confronti delle spese concernenti l'installazione dell'antenna centralizzata.