Di Raffaele Gurrieri su Martedì, 09 Dicembre 2025
Categoria: Economia Imprenditori Imprese

Anche nel 2026 regime forfettario a largo raggio

Anche nel 2026 il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 sarà un'opzione percorribile per gestire la fiscalità di piccole imprese individuali e professionisti; si profila però una importante modifica, prevista dal Ddl. di bilancio, che anche per il 2026 dovrebbe fissare a 35.000 euro la soglia di redditi di lavoro dipendente ai fini dell'applicazione del regime agevolato.

Il limite, ordinariamente pari a 30.000 euro, per il 2025 era stato incrementato a 35.000 euro dall'art. 1 comma 12 della Legge n. 207/2024 e adesso, la legge di bilancio 2026 dovrebbe prorogare l'innalzamento per un altro anno, in modo da consentire l'utilizzo del regime nel 2026 ai contribuenti che hanno percepito nel 2025 redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati per un importo non superiore a 35.000 euro.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 57 lett. d- ter) della L. 190/2014, il regime forfetario è precluso ai contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito tali redditi oltre la soglia consentita; la modifica proposta dal Ddl. di bilancio 2026 ha l'effetto di estendere l'applicazione del regime forfetario per il 2026 ai soggetti che, al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla L. 190/2014, nel 2025 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, ma entro il nuovo limite di 35.000 euro.

L'innalzamento della soglia riguarda solo il 2025 e il 2026; di conseguenza, in assenza di ulteriori modifiche legislative, ai fini dell'applicabilità del regime forfetario per il periodo di imposta 2027 e successivi la soglia dovrebbe tornare a 30.000 euro.

Per il resto, le altre norme da rispettare per l'applicazione del regime di vantaggio, non hanno subito modifiche; di conseguenza, per il 2026 sono esclusi dal regime forfetario i contribuenti che nel 2025:

  1. hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85.000 euro;
  2. hanno sostenuto spese per determinati rapporti di lavoro per un importo superiore a 20.000 euro.


Ai fini dell'applicazione del regime forfetario, è inoltre necessario verificare l'eventuale presenza di cause ostative; in particolare, l'accesso nel 2026 è sbarrato ai contribuenti che a inizio anno:


  1. esercitano attività per cui si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito e non hanno operato espressa rinuncia;
  2. sono residenti all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
  3. contemporaneamente all'attività per cui applicano il forfetario, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari o sono soci di società di capitali operanti con lo stesso codice ATECO, in posizione dominante e di controllo. 

Vi sono inoltre ulteriori fattispecie che, se verificatesi nell'anno precedente, portano alla disapplicazione del regime forfetario nel 2026; si pensi, ad esempio, al contribuente che:

-ha esercitato l'attività di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nel 2023 e/o nel 2024 ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Anche nel 2026 sarà inoltre necessario tenere conto del fatto che quando i ricavi o i compensi incassati superano 100.000 euro si verifica la fuoriuscita immediata dal regime forfetario; tale evento comporta:

-la determinazione del reddito dell'intero anno con le modalità ordinarie, Irpef e addizionali;

-l'applicazione dell'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite;

-l'effettuazione degli ordinari adempimenti contabili e fiscali per l'annualità in cui si è verificata la fuoriuscita dal regime.

Meditate contribuenti, meditate. 

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