Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 12 Ottobre 2026
Categoria: Fisco e Tributi

Trasparenza fiscale: quando, dove, come.

Le società di capitali interessate al regime della trasparenza fiscale devono valutare entro il 2 novembre 2026 l'esercizio dell'opzione per il triennio 2026-2028. La scadenza ordinaria del 31 ottobre slitta infatti al lunedì successivo, trattandosi di un sabato. L'adempimento riguarda i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare e deve essere effettuato attraverso il modello Redditi SC 2026.

La trasparenza fiscale, disciplinata dagli articoli 115 e 116 del Tuir, consente di imputare il reddito imponibile della società direttamente ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva distribuzione. Il reddito non viene quindi assoggettato a Ires in capo alla società trasparente, ma tassato direttamente in capo ai soci, secondo il regime impositivo loro applicabile.

L'articolo 115 riguarda le società partecipate da altri soggetti Ires, mentre l'articolo 116 disciplina il regime delle Srl a ristretta base proprietaria, partecipate da persone fisiche in presenza dei requisiti previsti dalla normativa. L'opzione per la trasparenza è incompatibile, per la medesima società partecipata, con l'adesione al consolidato fiscale nazionale o mondiale, mentre può risultare compatibile con la partecipazione al consolidato da parte dei soci che abbiano optato per la trasparenza.

Il regime produce effetti anche sulla gestione dei crediti d'imposta, delle ritenute e degli acconti, attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote. Gli utili e le riserve formatisi durante il periodo di efficacia dell'opzione, essendo già stati tassati per trasparenza, non concorrono nuovamente al reddito dei soci al momento della distribuzione. Il costo fiscale della partecipazione viene incrementato dai redditi imputati e ridotto dalle perdite attribuite, secondo le regole previste dal Tuir.

La scelta deve derivare da un confronto tra la tassazione ordinaria della società e dei soci e quella conseguente all'imputazione diretta del reddito. Nel regime ordinario, il carico fiscale complessivo può arrivare indicativamente al 43%, considerando l'Ires al 24% e l'imposta sostitutiva del 26% sugli utili distribuiti, senza considerare l'Irap e le eventuali addizionali.

La trasparenza può risultare vantaggiosa quando il reddito societario è contenuto, i soci non dispongono di altri redditi significativi e possono beneficiare delle aliquote progressive Irpef, delle detrazioni eventualmente spettanti e di una minore imposizione complessiva. Al contrario, la presenza di altri redditi personali, di elevate variazioni fiscali in aumento o di utili destinati a essere reinvestiti anziché distribuiti può rendere preferibile il regime ordinario.

Un ulteriore elemento da considerare è il momento della tassazione: con la trasparenza, il socio è tassato sul reddito fiscale attribuitogli anche se non ha ricevuto alcuna somma dalla società. Occorre quindi valutare attentamente anche la liquidità necessaria per sostenere il carico tributario.

La pianificazione deve comprendere il profilo contributivo, soprattutto per le Srl a ristretta base proprietaria. L'ultimo orientamento della Corte di Cassazione espresso da numerose pronunce del settembre 2026, afferma che gli utili accantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati ai fini Irpef, sono esclusi dalla base imponibile previdenziale.

In tale prospettiva, per i soci lavoratori iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti, il reddito d'impresa imputato per trasparenza può assumere rilevanza contributiva anche in assenza di distribuzione. Diversamente, nelle Srl non trasparenti, gli utili societari assumono rilievo previdenziale, ricorrendone i presupposti, al momento della distribuzione. La verifica della posizione del socio e dell'effettiva attività lavorativa svolta nella società rimane pertanto essenziale.

L'opzione richiede una duplice formalità: ciascun socio deve comunicare preventivamente alla società la propria volontà di aderire al regime mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; successivamente, la società comunica l'opzione all'Agenzia delle Entrate compilando l'apposito quadro OP del modello Redditi SC. La mancata adesione anche di un solo socio rende inefficace l'opzione. La comunicazione individuale non è richiesta nel caso di Srl unipersonale.

L'opzione vincola tutti i soggetti interessati per almeno tre esercizi e, in presenza dei requisiti, si rinnova tacitamente alla scadenza, salvo revoca espressa. Per le società costituite nel corso del 2026 che non presentano il modello Redditi SC 2026 è previsto l'utilizzo dello specifico modello di comunicazione per i regimi opzionali.

La mancata compilazione del quadro OP può essere regolarizzata mediante remissione in bonis, purché siano state rispettate le condizioni sostanziali, compresa la preventiva adesione di tutti i soci. La regolarizzazione richiede la presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la prima dichiarazione utile e il versamento della sanzione fissa di 250 euro, senza compensazione, mediante modello F24 ELIDE, codice tributo 8114.

In conclusione, la scadenza del 2 novembre 2026 rappresenta un'occasione per verificare non soltanto la convenienza tributaria della trasparenza, ma anche i suoi effetti finanziari e previdenziali. Una simulazione preventiva del carico fiscale complessivo, rapportata alla situazione personale dei soci e alla politica di distribuzione degli utili, è ​determinante per orientare ​correttamente la scelta.

Meditate contribuenti, meditate.

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