Di Giulia Zani su Martedì, 01 Dicembre 2020
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Termine di durata delle indagini preliminari e inutilizzabilità delle prove

Con la sentenza in commento, la n. 33394 depositata lo scorso 26 novembre 2020, la Corte di Cassazione viene chiamata a esprimersi sulla utilizzabilità ai fini della applicazione di una misura cautelare di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari. 

A seguito del ricevimento di una notizia di reato, il Pubblico Ministero provvede a iscriverla nell'apposito registro e da quel momento, insieme alla Polizia giudiziaria – ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni -, inizia a compiere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale.

I tempi delle indagini preliminari sono dettati dagli artt. 405 c.p.p. e ss.

In particolare l'art. 405 co. 2 c.p.p prevede che il Pubblico Ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato, salvo richiesta di proroga.

L'art. 407 c.p.p. indica altresì il termine massimo delle indagini preliminari che – salvo che per particolari categorie di reato – non può superare i diciotto mesi. 

Nel caso sottoposto all'esame della Corte il ricorrente rilevava come la misura cautelare reale impugnata si sarebbe fondata su due annotazioni di polizia giudiziaria successive alla scadenza del termine delle indagini preliminari

Dalla inutilizzabilità delle medesime, dovuta al loro deposito dopo la scadenza del termine delle indagini, sarebbe derivata la conseguente caducazione della misura.

La Corte di Cassazione tuttavia ha precisato come "la sanzione processuale dell'inutilizzabilità colpisce l'atto di indagine tardivo, avente attitudine probatoria, e non l'informativa di polizia giudiziaria che, seppure depositata dopo la scadenza del termine di durata delle indagini, sia meramente ricognitiva di atto tempestivamente acquisito".

Da ciò ne deriva che la misura cautelare adottata si fonda su atti tutti utilizzabili – quanto meno in questa fase – di talchè, anche sulla base di questa motivazione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

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