Di Carmela Patrizia Spadaro su Giovedì, 02 Ottobre 2025
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Si può intimare al singolo condòmino di rimuovere le videocamere private?

Riferimenti normativi: artt.1102-1122 c.c.

Focus: Il posizionamento di telecamere private installate dal singolo condòmino è spesso causa di conflitti condominiali se il campo visivo verso cui le stesse sono dirette violi la riservatezza degli altri proprietari. In tal caso l'assemblea può ordinarne la rimozione? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Catania con sentenza n. 4262 del 13 agosto 2025.

Nel caso di specie, due condòmini hanno impugnato in Tribunale una delibera condominiale chiedendone l'annullamento per diversi motivi, tra i quali anche quello inerente la rimozione dell'impianto di videosorveglianza privata. In particolare, l'assemblea si era espressa disponendo, all'unanimità, la rimozione delle telecamere private installate dagli attori e il loro riposizionamento in punti diversi, che non inquadrassero le parti comuni, stabiliti dalla stessa assemblea con l'ausilio di un tecnico scelto dalla compagine condominiale. Con la delibera, inoltre, si disponeva il divieto di posizionamento di telecamere in corrispondenza del posto auto assegnato ai ricorrenti stessi. Gli attori contestavano la delibera dell'assemblea sostenendo di aver deciso di dotarsi di sistema di videosorveglianza a tutela propria e del proprio immobile per aver subito diverse minacce e furti e in considerazione della posizione facilmente accessibile del proprio appartamento. Per risolvere la controversia il giudice ha incaricato un consulente tecnico d'ufficio per accertare, previo sopralluogo, la collocazione delle telecamere di sorveglianza apposte dagli attori. 

Dalla relazione tecnica è emerso che solo una telecamera fosse in grado di riprendere anche una porzione condominiale mentre le altre erano tutte orientate verso parti esclusive o pertinenziali degli immobili dei ricorrenti, pur essendo possibile per la tipologia dell'impianto di sorveglianza variare l'angolazione dell'obiettivo delle telecamere inquadrando anche aree comuni appartenenti ad altro proprietario. Sulla base di ciò il giudice ha ritenuto parzialmente fondata l'impugnazione degli attori in quanto si deve tener conto dell'orientamento effettivo dato all'obiettivo della telecamera diretto in maniera tale da riprendere solo le proprietà esclusive degli attori o le loro pertinenze, poco importando che le telecamere per tipologia costruttiva consentano di variare l'angolazione dell'obiettivo e che potenzialmente possano inquadrare anche una porzione della proprietà condominiale. Peraltro, il modello di telecamera utilizzata dagli attori, in base alle caratteristiche tecniche rilevate, non risultava essere motorizzato, pur essendo comunque manualmente orientabile, quindi, la direzione e/o il puntamento delle videocamere non poteva essere modificato in modo nascosto. È invece illegittima la telecamera che, oltre a inquadrare la proprietà esclusiva, riprende anche parte di quella comune. 

Il Tribunale di Catania, infine, ha precisato che, quando trattasi di videocamera di sorveglianza privata, non occorre che vengano apposti cartelli di segnalazione dell'impianto. Inoltre, il privato può anche ancorare l'impianto sulle parti comuni, per come gli è riconosciuto dagli artt. 1102 e 1122 c.c., purché ne abbia dato comunicazione all'amministratore e l'installazione non comporti modificazione d'uso dell'area, non impedisca agli altri condomini di fare parimenti uso dell'area comune, né pregiudichi il decoro architettonico dell'edificio. In conclusione, il giudice ha riconosciuto l'illegittimità della delibera per eccesso di potere in merito alla richiesta di rimozione delle videocamere che erano state correttamente installate e direzionate verso parti di immobili di proprietà esclusiva. Infatti, sarebbe stato sufficiente procedere al controllo dei puntamenti delle singole telecamere e chiedere di modificare l'inquadratura per la telecamera solo parzialmente rivolta verso porzioni condominiali. 

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