Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 28 Luglio 2025
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Raccolta differenziata rifiuti: bidoni esposti in strada fuori orario, responsabilità del condominio o dei condomini?

Riferimenti normativi: Art. 3 L.n.689/1981

Focus: Se i bidoni consegnati dal Comune al condominio per la raccolta dei rifiuti organici sono collocati su strada in un orario non consentito per la raccolta differenziata rispondono della sanzione irrogata dal Comune i condòmini o il condominio? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1059/2025.

Principi generali: I regolamenti dei Comuni prevedono che i contenitori dei rifiuti devono essere conservati all'interno delle proprietà condominiali e presentati in strada solo nei giorni e negli orari prestabiliti per la raccolta differenziata. Se questa regola non viene rispettata i condòmini possono essere sanzionati.

Il caso: Un condominio ha impugnato, con ricorso innanzi al Tribunale, l'Ordinanza con la quale il Comune ingiungeva il pagamento della somma di euro 514,50, a titolo di sanzione amministrativa, per violazione dell'ordinanza sindacale recante "Disposizioni urgenti per ridurre le criticità del ciclo dei rifiuti". L'ingiunzione di pagamento traeva origine dal verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale, ex art. 14 L. n. 689/1981, la quale aveva accertato che "i bidoni dati in carico al condominio da utilizzare per la raccolta dei rifiuti organici erano su strada in orario non consentito". 

Il condominio ha eccepito l'infondatezza dell'ingiunzione emessa dal Comune in quanto il verbale redatto dalla Polizia Locale indicava che i bidoni erano stati messi sulla strada in orario non consentito ma non identificava una persona fisica responsabile dell'azione. Di conseguenza, trattandosi di sanzioni conseguenti ad una responsabilità di natura personale, l'asserita violazione per illecito amministrativo non poteva essere imputata al condominio. Altresì, il verbale non faceva riferimento in modo preciso e specifico alla violazione di una determinata norma ma si limitava ad un generico richiamo a violazioni delle ordinanze sindacali senza specificare la norma applicabile o la condotta materiale che configurava l'illecito. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1059/2025, ha evidenziato che una semplice indicazione generica, senza l'identificazione di una norma violata, non è sufficiente per emettere una sanzione. 

​Ciò in quanto, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica, con esclusione di entità astratte come società o enti in genere (Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2000, n. 9975), mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica ha rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della Legge citata (Cassazione civile, sez. III, 21/09/2000, n. 12497). Nel caso di specie, la mancanza di un preciso riferimento alla norma violata e l'impossibilità di identificare una persona fisica responsabile hanno violato il diritto di difesa del condominio non essendo stato messo in condizione di capire quale azione avrebbe potuto contestare e a chi fosse eventualmente imputata. Pertanto, il giudice ha escluso la responsabilità del condominio in quanto si tratta di un soggetto giuridico astratto, privo di una "personalità fisica" che possa essere chiamata a rispondere, ed ha accolto il ricorso annullando l'Ordinanza di ingiunzione impugnata.

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