Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 07 Luglio 2025
Categoria: Fisco e Tributi

Per le mamme 40 euro al mese

L'art. 6 del D.L. n. 95/2025 prevede il rinvio dal 2025 al 2026 della decontribuzione parziale introdotta dalla Legge n. 207/2024, e introduce, a favore delle lavoratrici madri, il riconoscimento di un contributo di importo variabile, in relazione ai mesi di lavoro, che sarà erogato dall'INPS nel mese di dicembre 2025.

Si prevede infatti che la decontribuzione parziale per le lavoratrici dipendenti – rimangono esclusi i lavoratori domestico - e le lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, madri di almeno due figli e con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua, troverà applicazione a decorrere dall'anno 2026. 

Inoltre, la buona novella consiste nell'introduzione del contributo di 40 euro al mese per il solo 2025; nel dettaglio, il contributo vene erogato in favore delle lavoratrici madri dipendenti - con esclusione dei rapporti di lavoro domestico - e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione separata INPS.

Per essere destinatari della misura le lavoratrici devono avere due figli e il contributo spetta fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio; inoltre il reddito da lavoro non deve essere superiore a 40.000 euro su base annua. Il contributo previsto è pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo e la somma riconosciuta non è imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Inoltre, il contributo è riconosciuto anche alle madri lavoratrici dipendenti e autonomi – sempre con esclusione dei rapporti di lavoro domestico - con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo e a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il contributo viene erogato dall'INPS, dietro la presentazione di apposita domanda; le mensilità spettanti del contributo decorrono dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, vengono corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre, vale a dire in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Il contributo in esame non rileva ai fini della determinazione dell'ISEE.

Meditate contribuenti, meditate.

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