Di Anna Sblendorio su Sabato, 23 Agosto 2025
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Obblighi e divieti degli avvocati degli Enti pubblici

Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/

Con sentenza n.59 del 10 marzo 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che gli avvocati degli Enti pubblici devono occuparsi esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'Ente, mentre non possono né assumere incarichi di gestione amministrativa né assumere incarichi a favore di terzi. Ciò in virtù del dovere di evitare incompatibilità di cui all'art.6 Codice deontologico forense (ex art.16 vecchio codice deontologico) che impone all'avvocato il dovere di evitare di svolgere attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo o attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

I fatti del procedimento disciplinare

Un avvocato è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense con la sanzione dell'avvertimento in quanto, sebbene fosse iscritto nell'elenco speciale degli addetti agli uffici legali del Comune, ha assunto l'incarico di Dirigente del settore personale risorse umane del Comune, ricoprendone le relative funzioni amministrative, nonché ha patrocinato in cause a favore di terzi violando, così, il dovere di esclusiva derivante dall'iscrizione.

Il CDD ha affermato la responsabilità disciplinare dell'avvocato ritenendo che l'incolpato avrebbe dovuto richiedere spontaneamente la cancellazione dall'Elenco Speciale degli addetti agli uffici legali del Comune o rifiutare l'incarico di Dirigente del settore del personale e risorse umane presso il Comune stesso, senza dover attendere la segnalazione di terzi. Il convincimento cui è pervenuto l'Organo disciplinare si fonda su un triplice presupposto:

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Sul punto il Consiglio ha ricordato che gli avvocati degli Enti pubblici

Infatti, l'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, nei limiti consentiti dall'art. 18 L. n. 247/2012 presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili:

  1. deve esistere, nell'ambito strutturale dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma;
  2. colui che richiede l'iscrizione, oltre a essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio professionale (conditio facti soggettiva), deve far parte dell'ufficio legale ed essere incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause e agli affari propri dell'ente;
  3. la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.

    Da tali requisiti discende il corollario della sostanziale estraneità del richiedente rispetto all'apparato amministrativo-burocratico dell'Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell'esercizio della sua attività professionale (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 14 settembre 2023).

Nel caso di specie il Consiglio

Messaggi correlati