Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 19 Agosto 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Modificazione della domanda inizialmente formulata nel processo civile: quando non è ammessa?

Inquadramento normativo: Art. 183 c.p.c.

Udienza di trattazione e memorie istruttorie: Nel corso dell'udienza di trattazione, le parti possono chiedere che sia disposta la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, ossia:

Cosa si intende con memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande già proposte? Con questo tipo di memorie, è possibile apportate alla domanda e/o alle eccezioni originariamente formulate una mera modifica, definita emendatio libelli. Non sarà possibile proporre quelle modifiche che introducono istanze nuove, ossia che integrano la cosiddetta mutatio libelli. In buona sostanza «si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo [...]» (Cass. n. 8056/2007; n. 7524/2005; n. 2080/2001, richiamate da Tribunale Roma, sentenza 14 gennaio 2019). Si ha emendatio libelli, invece, quando la modifica, pur incidendo su uno o entrambi gli elementi oggettivi (petitum e causa petendi):

Casi di mutatio libelli e di emendatio libelli : Si ritiene che, in materia di precisazione o modificazione della domanda, si ha mutatio libelli:

È stato, invece, ritenuto che si ha emendatio libelli:

«Non è mai ravvisabile un mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, dal momento che il cambiamento della domanda presuppone la mutazione del corrispondente diritto, e non già della sua qualificazione giuridica. Da ciò deriva che se l'attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna mutatio libelli, restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela» (Cass. civ., n. 9333/2016, richiamata da Corte d'Appello Bari, sentenza 8 febbraio 2018). 

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