Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 22 Giugno 2022
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Le spese per assistenza ai disabili sono sempre deducibili integralmente?

Riferimenti normativi: Artt.10 -15 septies T.U.I.R. – Artt. 3- 32 L.n.104/1992

Focus: La disabilità nelle sue forme più gravi ed invalidanti rende necessaria ed imprescindibile l'assistenza alla persona. Per agevolare i portatori di handicap il legislatore ha previsto la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi delle spese sostenute per l'assistenza. Tali spese sono deducibili integralmente sempre o solo se rese da personale specializzato?

Principi generali: In materia di spese deducibili per portatori di handicap l'art.10, comma 1, lett. b), T.u.i.r. e l'art.32 della L.n.104/1992 prevedono la deducibilità integrale dal reddito complessivo "delle spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n.104". Poiché la normativa fa riferimento alle "spese sostenute per assistenza specifica" ci si è chiesti se al fine della integrale deducibilità delle stesse è necessario che le stesse siano rese da personale con una particolare professionalità o se, invece, non è necessaria una formazione professionale specifica, come nel caso delle badanti. 

Sulla questione si è recentemente pronunciata la Commissione tributaria regionale per il Piemonte con la sentenza n.633/3 del 24/05/2022. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate, all'esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi Mod. Unico PF 2016, per l'anno di imposta 2015, notificava al contribuente una cartella di pagamento con cui recuperava a tassazione le spese mediche e di assistenza a portatori di handicap per euro 26.416,00. Il contribuente presentava istanza di mediazione allegando la documentazione relativa ai collaboratori domestici cui erano state corrisposte le somme dedotte. L'Ufficio riteneva, però, che la documentazione prodotta non legittimava la deduzione operata perché le prestazioni dedotte non erano ritenute riferibili a personale professionalmente qualificato. Conseguentemente, il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale sostenendo la deducibilità integrale dal reddito delle spese sostenute per l'assistenza dei soggetti indicati dall'art.3 della L.n.104/1992 a fronte dell'ufficio che, costituitosi in giudizio, ribadiva la legittimità della cartella di pagamento conseguente alla liquidazione della dichiarazione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio. L'Ufficio impugnava, quindi, la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale eccependo che l'assistenza, il cui costo è stato dedotto dal contribuente in dichiarazione, non attiene alle prestazioni rese da personale qualificato, bensì a quelle rese da collaboratori familiari-colf privi di formazione professionale specifica. 

Secondo l'ente impositore, considerato che l'art.10, comma 1, lett. b), T.u.i.r. e l'art.32 della L.n.104/1992 prevedono la deducibilità integrale dal reddito complessivo "delle spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n.104", sono deducibili integralmente solo le spese per l'assistenza specifica e non quelle sostenute per la collaboratrice domestica. Infatti, sempre secondo l'Ufficio, se il legislatore avesse voluto far rientrare nella deducibilità delle spese sostenute tutte le mansioni di cui abbisogna un invalido permanente o un menomato, comprese quelle fornite da una collaboratrice domestica, non sarebbe stato necessario puntualizzare la specificità dell'assistenza di cui all'art.10 T.u.i.r., oltre al fatto che nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che la "specificità" della prestazione dev'essere intesa come prestazione "professionale". Il collegio giudicante ha tenuto conto della tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate alla luce della differenza che lo stesso legislatore ha previsto in termini di maggiore favore fiscale per il contribuente, ex art. 10, comma 1, lett. b), T.u.i.r., riferita ai soggetti che prestano l'assistenza necessaria alla persona disabile, nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, rispetto alla generica prestazione di accudimento della persona tramite "badanti", di cui al successivo art. 15, comma 1, lett. i septies Tuir. Quest'ultima disposizione normativa, applicabile alla controversia in esame, consente la detrazione, per un importo non superiore a 2.100 euro, degli oneri sostenuti per l'assistenza non qualificata (come quella prestata da colf e badanti), a condizione che il reddito complessivo non superi i 40.000 euro. Detrazione che è ammessa anche se resa da un soggetto privo di specifica qualifica professionale ed in favore di soggetti fragili privi di certificazione ex art.3 L.n.104/92. Per questi motivi la Commissione tributaria di secondo grado ha accolto l'appello dell'ufficio riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittima la cartella di pagamento.