Di Anna Sblendorio su Sabato, 21 Dicembre 2024
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

La sospensione dell'avvocato per richiesta di compensi sproporzionati rispetto all'attività svolta

Fonti:  https://www.consiglionazionaleforense.it/

Costituisce illecito disciplinare la richiesta da parte dell'avvocato di compensi eccessivi e sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte, in quanto lesiva del dovere di correttezza e probità e l'illecito non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso. È quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza n.286 del 28 giugno 2024.

I fatti del procedimento

La pronuncia del Consiglio riguarda un avvocato che, nell'espletamento del mandato conferitogli dalla cliente al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti dell'assicurazione in occasione di un sinistro stradale in cui è deceduto il marito, a) ha indotto la medesima cliente a sottoscrivere un accordo con il quale ha pattuito il compenso per le prestazioni professionali nella misura del 50% del risultato ottenuto; b) si è fatto corrispondere dalla medesima cliente la somma di € 329.000,00 a titolo di compenso professionale per le prestazioni svolte in favore della stessa e dei figli minori compenso certamente sproporzionato rispetto all'attività svolta.

L'avvocato è stato sottoposto

 L'incolpato ha presentato ricorso sostenendo che all'epoca dei fatti, il patto di quota lite era lecito in forza della L. n. 248/2006 e che il suo compenso era circoscritto all'importo di € 35.000,00, mentre le restanti somme sono state pagate dalla cliente "a titolo di liberalità" per spirito di riconoscenza a suo favore, come da scrittura prodotta in atti.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio ha rilevato che il procedimento disciplinare ha avuto luogo per fatti costituenti anche reato, per i quali è stato celebrato processo penale conclusosi con il definitivo accertamento, con efficacia anche sul procedimento disciplinare, circa il fatto, la sua illiceità e l'attribuibilità all'incolpato, con la conseguenza che il giudice disciplinare

In particolare, in relazione al trattamento sanzionatorio, il Consiglio, ha ricordato che la sanzione va in concreto determinata tenendo conto

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