Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 22 Novembre 2021
Categoria: Giurisprudenza di Merito

La scelta del condomìnio di procedere alla derattizzazione del cortile è sindacabile dal giudice?

Riferimenti normativi: Art.1123 c.c.- L.n. 82/1994

Focus: La derattizzazione del condomìnio è obbligatoria ai sensi della L.n.82/1994 e rientra tra i compiti dell'amministratore garantire la sicurezza di tutte le aree in comune provvedendo alle attività necessarie per la pulizia, la sanificazione e la derattizzazione del condomìnio. La scelta dell'assemblea di procedere alla derattizzazione del cortile condominiale è sindacabile dal giudice? La Corte di Appello di Catanzaro si è pronunciata in materia con la sentenza n.1297 del 05/10/2021.

Principi generali: In diversi comuni italiani la derattizzazione nei condomìni privati è obbligatoria in quanto prescritta dal Sindaco, ma anche in assenza di una precisa normativa da parte dell'Amministrazione Comunale occorre intervenire immediatamente nei casi in cui è accertata la presenza di ratti nell'area condominiale, considerata la pericolosità degli infestanti per la salute delle persone e dei loro animali domestici. Sarà l'amministratore del condomìnio, che accertata la necessità di dover procedere ad un intervento di derattizzazione, dovrà provvedere a incaricare una ditta specializzata in regola con le disposizioni legislative. 

La derattizzazione si configura come un intervento di ordinaria manutenzione del bene comune, per cui nel caso in cui non fosse stata prevista la relativa spesa all'interno del preventivo di bilancio condominiale l'amministratore potrà procedere alla stessa, senza obbligo di convocazione dell'assemblea, e successivamente far ratificare la spesa in sede di approvazione assembleare del consuntivo. In ogni caso, l'amministratore dovrà dare puntuale comunicazione ai condòmini del giorno in cui tale intervento verrà iniziato per evitare danni alla salute degli stessi o di terzi causati  dalla contaminazione delle esche usate per la derattizzazione e dovrà vigilare sull'operato della ditta incaricata. La Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza n.1297 del 05/10/2021 si è pronunciata su un caso sollevato da una condòmina la quale, affetta da asma bronchiale allergica, era particolarmente preoccupata per la decisione dell'assemblea di affidare ad una ditta il servizio di derattizzazione delle aree condominiali esterne poiché riteneva che i prodotti utilizzati dall'impresa di disinfestazione fossero fortemente nocivi e con ogni probabilità avrebbero leso la sua salute. Per questi motivi si era rivolta al Tribunale per richiedere l'annullamento della delibera assembleare.

Il condomìnio, costituitosi in giudizio, ha evidenziato che l'assemblea ha pieni poteri decisionali in merito alla derattizzazione sui quali non può incidere l'autorità giudiziaria e, in particolare, ha precisato che l'impiego dei prodotti di derattizzazione non avrebbe potuto costituire pericolo per la salute dei condòmini. Infatti, come emerso dall'audizione di testimoni in fase istruttoria, l'assemblea ha approvato all'unanimità di affidare il servizio di derattizzazione alla ditta scelta previa acquisizione del preventivo di spesa e delle schede tecniche di esecuzione dell'intervento. In ogni caso è stato accertato che i prodotti usati erano stati approvati dal Ministero della Sanità e che è stata apposta apposita cartellonistica nelle aree comuni per avvertire i condòmini dell'intervento di derattizzazione. Sulla scorta di tale documentazione il Tribunale ha rigettato il ricorso della condòmina la quale ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Appello sostenendo ancora una volta che la ditta incaricata prima di procedere al processo di derattizzazione avrebbe dovuto adottare degli "accorgimenti" al fine di preservare la salute dei condòmini. La Corte di Appello ha confermato la sentenza impugnata ritenendo che il giudice non può sindacare la scelta dell'assemblea di procedere alla derattizzazione del cortile, soprattutto se la collettività ha adottato tutte le precauzioni per evitare danni alla salute dei condòmini e/o di terzi. A tal proposito i giudici hanno tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. Ordinanza n.20135 del 17/08/2017; Cass. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889) secondo cui "sulle delibere delle assemblee di condomìnio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità dell'esercizio del potere dell'assemblea".

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