Di Anna Sblendorio su Sabato, 05 Aprile 2025
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

L’avvocato quale Titolare del trattamento dei dati personali degli assistiti

Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/ 

Inquadramento normativo: artt.13 e 28 codice deontologico forense; Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n.2016/276 (GDPR)

Nello svolgimento della professione forense, l'avvocato ha accesso a molteplici dati di diversa natura, tra i quali i dati personali, i dati rientranti in particolari categorie (c.d. dati "sensibili", che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale), i dati giudiziari e così via.

Il trattamento di tutti questi dati è connesso al rapporto di fiducia che lega l'avvocato al suo cliente ed è soggetto al rispetto sia degli obblighi deontologici che impongono all'avvocato la rigorosa osservanza del segreto professionale e il massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'espletamento del mandato o comunque per ragioni professionali (artt.13 e 28 cdf); sia degli obblighi derivanti dal GDPR.

L'avvocato come Titolare del trattamento. In relazione a tutte le informazioni che gli assistiti forniscono all'avvocato in virtù del mandato, l'avvocato assume la qualità di Titolare del trattamento, ossia il soggetto che, "singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (art.4 GDPR). Il ruolo del titolare del trattamento può essere ricoperto da: 

L'avvocato domiciliatario è Titolare del trattamento? Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che l'avvocato domiciliatario, non è Titolare del trattamento, ma deve qualificarsi come Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4 par. 8 GDPR, ossia il soggetto che tratta i dati personali per conto titolare del trattamento (Commissione CNF in materia di privacy, Il GDPR e l'avvocato). Pertanto, il domiciliatario dovrà trattare i dati personali solo se è istruito in tal senso dal dominus titolare del trattamento e dovrà prestare garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto del GDPR e la tutela dei diritti dell'interessato.

Gli obblighi derivanti dal GDPR. Quale Titolare del trattamento l'avvocato è tenuto all'osservanza

 Trattamento illecito. L'avvocato che tratti illecitamente i dati degli assistiti può essere sanzionato o ammonito dal Garante per la protezione dei dati personali. Ciò avviene quando ad es. l'avvocato non renda l'informativa ex art.13 e 14 GDPR o non risponda entro il termine di un mese per fornire all'interessato le informazioni relative alle azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (ossia il diritto di accesso dell'interessato, il diritto alla cancellazione, il diritto di portabilità dei dati, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto di opposizione ecc.).

Nella casistica di reclami presentati al Garante, questi ha ammonito l'avvocato dopo aver accertato

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