Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 04 Maggio 2026
Categoria: Giurisprudenza di Merito

L'assemblea condominiale può imporre ai condòmini adempienti di coprire stabilmente i debiti dei morosi?

Riferimenti normativi: Art.1136 c.c. – art.63 disp.att.c.c.

Focus: In generale i debiti dei morosi non possono essere suddivisi tra i condomini solventi ma la giurisprudenza ha ammesso alcune specifiche eccezioni a tale principio come chiarito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n.1822 del 4 febbraio 2026.

Il caso: Un condòmino aveva impugnato in Tribunale una delibera assembleare per l'annullamento della stessa limitatamente al punto all'ordine del giorno relativo al "pignoramento" avviato dal fornitore energetico, a seguito di bollette rimaste insolute, ed al connesso piano di ripartizione approvato dall'assemblea con il quale si chiedeva al ricorrente il pagamento di più di 1.500 euro. Dopo aver pagato immediatamente la somma richiesta quale quota di propria pertinenza, il condòmino apprendeva dalla documentazione messa a disposizione dall'amministratore, e prodotta in giudizio, che l'addebito si riferiva a fatture per consumi relativi agli anni 2014 e 2015, già da lui integralmente saldate all'epoca, mentre risultavano morosità di altri condòmini per la somma complessiva di € 35.473,68. 

In assemblea veniva respinta la richiesta di restituzione di quanto versato sul presupposto che si trattasse di importi richiesti "per la prima volta" e che il debito derivasse da incrementi di costi non preventivati. Dalla documentazione agli atti, invece, non risultava alcuna prova di un collegamento tra i maggiori costi sopportati dal condòmino e sopravvenienze o spese straordinarie non preventivate e neppure specificate dal condominio. Il giudice, sulla base della documentazione agli atti, evidenziava l'anomalia di tali spese che erano emerse a distanza di ben dieci anni senza essere mai comparse nei rendiconti relativi agli anni di competenza, ritenendo più logica la spiegazione offerta dal ricorrente secondo la quale il debito del condominio, risalente agli anni 2014/2015, era stato creato dal mancato pagamento delle proprie quote da parte di alcuni condòmini.

Il Tribunale, pertanto, ha annullato la delibera in questione perché valutata illegittima, tenuto conto della chiarezza dei dati contabili ed evidenziando come l'orientamento giurisprudenziale meno restrittivo richiede la restituzione di quanto eventualmente versato "in luogo dei morosi" in sede di conguagli e rendiconti, facoltà che, invece, era esclusa dalla deliberazione impugnata. Il Tribunale ha richiamato anche l'art.63, comma 2, disp. att. c.c., nella parte in cui attribuisce ai condòmini in regola con i pagamenti una tutela (nei rapporti con i creditori) fondata sulla preventiva escussione dei morosi. Quindi, ha ribadito il principio che l'assemblea condominiale non può aggirare la tutela prevista dalla legge tramite una mera delibera, imponendo ad un condòmino, in regola con i pagamenti, di coprire stabilmente i debiti dei morosi. Dalla giurisprudenza è ammessa, in casi del tutto eccezionali (ad esempio per evitare un pignoramento o la sospensione di un servizio essenziale come luce o riscaldamento), un'anticipazione esclusivamente se temporanea e con restituzione delle somme ai condomini in regola o compensazione in sede di conguaglio. Inoltre, l'eventuale delibera assembleare deve sempre motivare, in modo puntuale, l'urgenza concreta, mentre nel caso di specie, l'assemblea aveva "superato i limiti dei poteri riconosciuti dalla legge", non avendo neppure considerato presupposti di urgenza ma si era basata sul presupposto del debito "ignorato" nei rendiconti, smentito dalla documentazione.