Di Anna Sblendorio su Sabato, 05 Luglio 2025
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Il nuovo orientamento in materia di cancellazione dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare

 Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/

Con sentenza n.70 del 23 maggio 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione della legge forense che prevede che durante il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato non può essere deliberata la sua cancellazione dall'albo, richiesta dallo stesso professionista.

La questione di legittimità

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nell'ambito di un giudizio concernente il rigetto dell'istanza di cancellazione dall'albo, avanzata da un avvocato in considerazione delle gravi patologie che gli impedivano di svolgere la professione. Tale istanza era stata rigettata dall'Ordine forense proprio in ragione della pendenza di diversi procedimenti disciplinari a suo carico.

La decisione della Corte costituzionale

Il giudice costituzionale ha osservato che, sebbene il divieto di cancellazione dall'albo sia funzionale al proficuo esercizio dell'azione disciplinare in quanto ha lo scopo di scongiurare il rischio che, con la rinuncia all'iscrizione, l'iniziativa disciplinare possa essere vanificata, tale divieto di fatto impedisce all'avvocato l'esercizio dei diritti e delle libertà di rango costituzionale. Infatti, per l'intera durata del procedimento, l'avvocato non può esercitare ad es. la libertà di revocare l'adesione al gruppo professionale, il diritto di fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali per le quali la legge richiede la cancellazione e la libertà di intraprendere una diversa attività lavorativa. 

 Per questi motivi la Corte ha ritenuto che il divieto di cancellazione dall'albo in pendenza del procedimento disciplinare contrasti

Inoltre, la Corte ha evidenziato che, una volta dichiarata l'illegittimità della norma, si determina un vuoto normativo al quale il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, può porre rimedio prevedendo un meccanismo normativo meno restrittivo della libertà dell'avvocato, ma, comunque, idoneo a garantire la conservazione dell'azione disciplinare.

In attesa di un siffatto intervento legislativo, la rinuncia all'iscrizione all'albo comporta l'estinzione del procedimento disciplinare intrapreso, estinzione che in ogni caso non può far venir meno la pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato. Ciò comporta che nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, che non si sia ancora prescritta, deve essere nuovamente esercitata dagli organi competenti in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l'attivazione dell'originario procedimento disciplinare. 

 L'orientamento del Consiglio Nazionale Forense

Successivamente alla suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, il Consiglio Nazionale Forense con pareren.39 del 20 giugno 2025 ha affrontato la questione relativa alla possibilità che l'avvocato sottoposto a procedimento penale nel foro di provenienza possa chiedere l'iscrizione in altro foro.

Al riguardo il Consiglio ha affermato che occorre valutare se, e in che termini, a seguito della richiamata pronuncia, possa procedersi all'iscrizione per trasferimento anche in caso di pendenza di procedimento disciplinare, a ciò non ostando più il divieto, ormai dichiarato costituzionalmente illegittimo.
A parere del Consiglio "nel procedimento di iscrizione per trasferimento, la cancellazione si pone quale momento intermedio e funzionale alla successiva nuova iscrizione nell'albo", con la conseguenza che, la cancellazione non provoca l'estinzione del procedimento disciplinare in quanto si viene a determinare una continuativa e mai interrotta permanenza nell'albo dell'iscritto.

Pertanto, è possibile procedere all'iscrizione per trasferimento senza alcun effetto sull'esistenza del procedimento disciplinare, che rimarrà radicato presso il CDD procedente nel rispetto dei criteri di competenza stabiliti dall'art. 51 c. 2 della legge professionale che individua alternativamente come competenti il consiglio distrettuale di disciplina

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