Riferimento normativo: Art. 2051 c.c.
Focus: Se un condòmino resta intrappolato nell'ascensore per malfunzionamento dell'ascensore il condominio è responsabile per i danni alla persona subiti dal condòmino? Sul caso Il Tribunale di Napoli si è pronunciato in merito con la sentenza n. 11616 dell'11 dicembre 2025.
Principi generali: L'affidamento dell'impianto dell'ascensore ad una impresa specializzata nella manutenzione non fa venir meno il rapporto di custodia del condominio. Ciò impone che le segnalazioni tecniche (verbali di verifica, rilievi su dispositivi di sicurezza, proposte di intervento) siano portate tempestivamente dall'amministratore di condominio all'attenzione dell'assemblea, rientrando, tra i compiti dell'amministratore, compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni (art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.).
Il caso: Una condòmina ha citato in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni personali subiti per malfunzionamento dell'ascensore condominiale che, mentre la stessa era all'interno dell'ascensore, in discesa dal quinto piano si era fermato bruscamente al primo piano procurandole lesioni documentate da referto del Pronto Soccorso. La condòmina ha precisato che l'impianto aveva prodotto rumori anomali, cioè scricchioli ed un boato, si era arrestato bruscamente tra il primo piano ed il piano terra rimanendo bloccato tra i piani e rendendo necessaria l'estrazione a braccia della stessa che, in conseguenza di ciò, aveva riportato lesioni personali refertate presso il pronto soccorso dove erano state diagnosticate "contrattura muscolare dell'arachide cervicale e contusione lombare". Il condominio ha contestato la richiesta della condòmina ed ha chiamato in causa la ditta manutentrice chiedendo la manleva in caso di soccombenza. La ditta, a sua volta, ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice. La ditta manutentrice, pur rivendicando la regolarità delle verifiche e l'autorizzazione al mantenimento in esercizio dell'impianto, ha evidenziato di aver segnalato al condominio criticità tecniche e, in particolare, la non efficienza del contatto del limitatore di velocità e la necessità di sostituire il quadro di manovra per evitare sbalzi di frenata, formulando anche specifici preventivi di spesa.Alla luce di detta documentazione e delle testimonianze acquisite il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità dell'evento fosse riconducibile a colpa del condominio in quanto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni – rientrando l'ascensore nell'elenco dei beni comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 c.c. -, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste arrecati sia ai condòmini che a terzi.
Infatti, il dovere di custodia e di vigilanza non viene meno per il solo fatto di avere stipulato un contratto di manutenzione con una ditta specializzata, non potendosi ritenere interrotto il rapporto tra il responsabile e la cosa comune. Sotto il profilo probatorio, è stato ribadito il principio che il danneggiato deve provare l'evento e il nesso causale tra cosa e danno, mentre al custode compete la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, idoneo a interrompere il nesso eziologico (Cass. Civ. sent. n. 22784/2014; Trib. Teramo sent. n.678/2025). Sul punto la giurisprudenza di legittimità è solita ritenere che quando la cosa in custodia possa sprigionare una qualche energia o dinamica interna alla sua struttura tale da poter provocare il danno (es. caldaia) la responsabilità per la produzione degli eventi lesivi è oggettiva ritenendo implicito e già dimostrato il nesso causale. Pertanto, il giudice ha accolto il ricorso ritenendo provata, sostanzialmente implicita, la dinamica e il nesso causale tra l'anomalo funzionamento dell'ascensore e le lesioni riportate dalla condòmina, e, fermo restando la prova contraria del condominio quest'ultimo non ha fornito prova idonea a dimostrare che l'evento fosse riconducibile al caso fortuito (imprevedibilità e inevitabilità) né ad una condotta esclusiva/concorrente della danneggiata. Il condominio, di conseguenza, è stato condannato al pagamento del risarcimento dei danni alla condòmina per le lesioni micropermanenti subite. Quanto alle posizioni dei terzi chiamati, è stato escluso che vi fossero profili di responsabilità a carico della ditta manutentrice ed è stata disposta la compensazione tra condominio e manutentrice e tra manutentrice e assicurazione.