Di Anna Sblendorio su Sabato, 14 Marzo 2026
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Garante privacy. Sanzione per l'avvocato che inoltra la diffida all'indirizzo pec istituzionale

 Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10199088

Con provvedimento n.629 del 23 ottobre 2025, doc. web n. 10199088, il Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito un avvocato per aver utilizzato la pec istituzionale dell'Istituto scolastico per l'invio al dirigente scolastico di comunicazioni personali che nulla hanno a che fare con la professione di dirigente.

I fatti del procedimento

Un avvocato ha inviato a un dirigente scolastico una "Diffida ad adempiere e messa in mora" avente a oggetto questioni personali del dirigente, attinenti alla ripartizione degli oneri tributari connessi a una successione ereditaria. La diffida, però, non è stata inviata a un recapito di posta elettronica personale del dirigente, bensì a un indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'Istituto scolastico presso il quale il dirigente presta servizio e, come tale, accessibile non solo al dirigente scolastico, ma anche ai suoi sostituti e al personale di segreteria.

Per questo motivo, il dirigente ha presentato reclamo al Garante privacy.

La decisione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Nel corso dell'istruttoria il Garante ha ricordato che a norma dell'art.4 GDPR

 Dalla suddetta normativa deriva che

Quanto alle modalità scelte dall'avvocato per l'invio della diffida, l'Autorità Garante ha affermato che

 Pertanto, il Garante ha ritenuto che l'avvocato abbia effettuato il trattamento illecito dei dati del reclamante. Infatti, l'invio all'indirizzo PEC dell'istituto scolastico presso cui il dirigente reclamante lavora, di una e-mail contenente dati personali del reclamante, quale la diffida al pagamento di somme di denaro e l'enunciazione di situazioni personali dei rapporti tra gli eredi, vìola

Sulla base di queste argomentazioni, il Garante ha ammonito l'avvocato per aver effettuato un trattamento illecito dei dati personali del dirigente scolastico in violazione degli articoli 5, par. 1, lett. a) e 6 del GDPR.

Tuttavia, l'Autorità Garante ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83 GDPR in considerazione della circostanza che la condotta ha esaurito i suoi effetti, che il numero di interessati e dei terzi coinvolti è limitato e che non risultano eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento.

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