Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 09 Agosto 2020
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Domande prestazioni straordinarie causa Covid 19: Cassa forense proroga termini sino al 15 ottobre

Gli avvocati e le prestazioni straordinarie per le conseguenze del Covid 19: la proroga dei termini

L'emergenza sanitaria Covid 19 ha piegato un po' tutte le attività, soprattutto quelle dei liberi professionisti, tra cui rientrano gli avvocati. In situazioni come queste, essi costituiscono, dal punto di vista delle tutele, la categoria più fragile tra tutti i lavoratori in quanto in caso di stop dell'attività professionale, non vi sono forme di sostegno ad hoc, quali ad esempio gli ammortizzatori sociali. Quest'anno un evento straordinario e grave come quello della pandemia ha portato alla luce il problema, tanto che per sostenere i lavoratori autonomi, sono state attuate molte misure straordinarie, dal bonus di euro 600 alle prestazioni straordinarie erogate, nel caso degli avvocati, dalla Cassa forense.

In particolare, quest'ultima:

La Cassa forense, sempre nell'ottica di sostenere la generalità degli iscritti, ha previsto anche l'erogazione di una prestazione straordinaria per gli avvocati che, nel periodo 01/02/20 – 02/06/20, hanno subito conseguenze a causa del Covid 19 [1] [2]. Originariamente gli aventi diritto (ossia gli iscritti alla Cassa, anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dallo stesso ente previdenziale, in regola con l'invio dei Mod. 5, contagiati e ricoverati nel periodo 01/02/2020 – 02/06/2020, in una struttura sanitaria o sottoposti a isolamento sanitario a causa del Covid 19; il coniuge, i figli conviventi, il convivente di fatto o la parte dell'unione civile, in caso di decesso dell'iscritto avvenuto in conseguenza del contagio del virus in questione) potevano presentare domanda entro il 10 luglio 2020. 

La Cassa forense, nella seduta del 30 luglio scorso, ha prorogato tale termine sino al 15 ottobre 2020.

I contributi

L'ente previdenziale, nella su menzionata seduta, ha anche determinato gli «importi dei contributi che verranno erogati ai beneficiari delle misure assistenziali» in questione. In buona sostanza tali contributi consisteranno nell'erogazione di una somma di:

La domanda

Le modalità di presentazione della domanda restano invariate. Pertanto, potranno essere inoltrate alla Cassa forense tramite pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite raccomandata a/r, utilizzando i moduli reperibili sul sito della Cassa forense nella sezione "modulistica – prestazioni assistenziali.

Note

[1] Art. 14, lett a3, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza.

[2] Art. 15, comma 3, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza.