Fonte: www.consiglionazionaleforense.it/
Inquadramento normativo: art.23 della L. n. 247/12
La professione forense è una professione autonoma, non soggetta ad alcun vincolo di subordinazione, la quale può essere svolta anche negli enti pubblici purché sussistano le condizioni previste dalla legge. Infatti, l'art.23 della legge professionale prevede l'iscrizione in un elenco speciale annesso all'albo per "gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta" (comma 1). Ai fini della suddetta iscrizione gli avvocati interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti "la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni" (comma 2).Da tali disposizioni discende che l'avvocato iscritto nell'elenco speciale
- deve occuparsi in via esclusiva e stabile della trattazione degli affari legali dell'ente;
- non può svolgere, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, attività diverse da quelle contemplate dall'articolo 23 della legge n. 247/2012 (Cassazione, sentenza n. 124/2021; Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 13 marzo 2025).
Sulla base di questo principio il Consiglio ha affermato
A) la compatibilità con le funzioni di dirigente del Settore Affari Legali;
B) l'incompatibilità con l'attività di supporto giuridico alle attività ad altri uffici dell'ente;
C) l'incompatibilità con gli incarichi di elevata qualificazione.
Quanto alle funzioni di dirigente, è stato chiesto al Consiglio Nazionale Forense se possa rimanere iscritto nell'elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici l'avvocato che oltre a svolgere le funzioni di dirigente del Settore Affari legali sia nel contempo dirigente di altro Settore dell'ente e componente del Comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Al riguardo il Consiglio ha evidenziato che in base alle disposizioni di cui al succitato art.23, l'avvocato dipendente di un ente pubblico deve occuparsi in via esclusiva e stabile della trattazione degli affari legali dell'ente con la conseguenza che verrebbe meno il vincolo di esclusività alla trattazione degli affari legali nel caso di
- assunzione contestuale di qualifica dirigenziale presso altro Settore del medesimo ente;
- assunzione della qualifica di componente del Comitato di gestione, se questa sia svolta nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ente pubblico (Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 21 febbraio 2024).
Incompatibilità con gli incarichi di elevata qualificazione
Sulla base del su richiamato principio che esclude la possibilità che l'avvocato dipendente di ente pubblico possa svolgere funzioni diverse e ulteriori rispetto alla trattazione "in via esclusiva" degli affari legali dell'ente, il Consiglio ha escluso la possibilità di attribuire agli avvocati dipendenti dal Comune e iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.23 incarichi di elevata qualificazione che comportano l'esercizio di attività amministrative e gestionali (Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 13 marzo 2025).
Decorrenza della cancellazione d'ufficio dell'avvocato iscritto nell'elenco speciale Nel caso in cui l'ente adotti una determina di revoca dell'assegnazione dell'avvocato all'ufficio legale, vengono meno le condizioni che giustificano l'iscrizione nell'elenco speciale, con la conseguenza che l'avvocato deve essere cancellato dall'elenco. Nel caso in cui tale determina non sia stata comunicata agli uffici giudiziari e, quindi, l'avvocato abbia continuato per un certo periodo a ricevere notifiche e/o comunicazioni relative a procedimenti in cui patrocinava a favore dell'ente, ci si è chiesti se la cancellazione debba decorrere dalla data della determina ovvero dalla data dell'ultima notifica ricevuta. Il Consiglio ha chiarito che la decorrenza degli effetti della cancellazione può essere modulata in relazione alle circostanze del caso concreto. Pertanto, il Consiglio dell'ordine potrebbe modulare la decorrenza degli effetti della cancellazione per evitare di pregiudicare il diritto di difesa dell'Ente assistito dall'Avvocato in questione e, quindi, disporre la decorrenza della cancellazione con effetti a far data dal ricevimento dell'ultima notifica o comunicazione ricevuta dall'avvocato dagli uffici giudiziari in relazione a procedimenti nei quali questi patrocinava in difesa dell'Ente pubblico (Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 12 maggio 2025).