Di Anna Sblendorio su Sabato, 25 Aprile 2026
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

CNF. Chiarimenti in merito alla tenuta dell’elenco di difensori d’ufficio

Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/

Ai sensi dell'art.15 del Regolamento CNF del 12 luglio 2019 per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio, il COA deve predisporre un elenco di difensori d'ufficio iscritti all'Albo ordinario e facenti parte dell'elenco unico nazionale.

In merito alla tenuta del suddetto elenco sono sorti diversi interrogativi.

Il primo dubbio riguarda l'obbligo di tenuta delle liste. Più precisamente ci si è chiesti se il Coa abbia l'obbligo o una mera facoltà di dotarsi di un elenco di "sostituti volontari" che sostituiscano il turnista impedito già nominato oppure debba ricorrere, in caso di indisponibilità dello stesso, alle liste dei difensori liberi già elaborate dal gestionale.

Al riguardo, il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che

  1. il caso in cui il "turnista impedito" informi il Consiglio dell'Ordine del proprio impedimento a presenziare all'udienza, prima ancora dell'inizio del turno stesso. In questo caso il Consiglio stesso può indicare e nominare il sostituto del difensore di turno, sempre nel pieno rispetto del criterio di rotazione, scelto tra quelli inseriti in un'apposita lista della quale il Consiglio dell'Ordine deve dotarsi (ciò in osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 29 disp. att. c.p.p. e 97, comma 2, c.p.p.);
  2. l'ipotesi in cui il difensore "turnista" impedito nomini egli stesso un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p. che attribuisce al difensore di fiducia e al difensore d'ufficio la facoltà di nominare un sostituto che esercita i diritti e assume i doveri del difensore (Consiglio nazionale forense, parere n. 47 del 28 novembre 2023; Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 27 marzo 2026).

 Altri dubbi riguardano le possibili deroghe al termine per la presentazione della domanda

Più precisamente il Consiglio si è espresso sulla possibilità che il termine di presentazione della domanda per la permanenza nell'elenco possa essere derogato in caso di malfunzionamento della piattaforma.

Al riguardo è bene precisare che a

a) verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

b) ove necessario, potrà richiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento all'anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all'oggetto dell'autocertificazione prodotta dal richiedente;

c) entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco." (art.6 comma 2 Regolamento CNF 2019 cit.).

 Successivamente il Consiglio Nazionale Forense, che tiene e cura l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, delibera della permanenza nell'elenco.

Ne discende che nel caso in cui, per un malfunzionamento della piattaforma o comunque di problemi tecnici, l'iscritto non abbia potuto rispettare il suddetto termine, il COA non può confermare la sua permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio in quanto la conferma o meno della permanenza nel suddetto elenco non rientra nelle competenze dei Consigli dell'Ordine potendo essi solo esprimere un parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza (Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 27 marzo 2026).

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