Di Anna Sblendorio su Sabato, 18 Aprile 2026
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

CNF. Chiarimenti in merito alla partecipazione dell'Avvocato a una STA

Inquadramento normativo: art.4-bis L.247/2012

L'art. 4-bis L. 247/2012 consente l'esercizio della professione forense in forma societaria stabilendone i seguenti requisiti:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

    c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Dubbi sono sorti in merito alla possibilità che, pur nel rispetto dei suddetti requisiti, anche un avvocato cancellato dall'albo possa partecipare a un STA. I dubbi riguardano principalmente le seguenti ipotesi:

  1. il caso in cui un Avvocato già cancellato dall'Albo possa assumere la qualità di socio di una STA costituenda o già costituita;
  2. l'ipotesi in cui l'Avvocato già socio di una STA sia successivamente cancellato o sospeso, e perciò debba fuoriuscire dalla compagine societaria.

Avvocato cancellato o sospeso. Quanto alla partecipazione di un Avvocato cancellato o sospeso dall'Albo a una STA costituita o costituenda, il Consiglio ha avuto modo di evidenziare che le fattispecie della sospensione, della cancellazione e della radiazione dall'albo di un avvocato costituiscono sempre cause di esclusione automatica del socio dalla STA . Con la conseguenza che il socio che si trovi in tale situazione non può partecipare alla STA e, dunque, automaticamente subisce l'automatica fuoriuscita del socio dalla compagine sociale (Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 16 giugno 2025).

Avvocato già socio di STA cancellato dall'Albo. Anche nell'ipotesi in cui la cancellazione, la sospensione o radiazione intervengano dopo l'acquisto della qualità di socio, l'Avvocato non può essere riammesso nella STA né può in generale parteciparvi.

Ratio. La cancellazione, sospensione o radiazione comportano una situazione di assoluta e genetica incompatibilità per l'Avvocato in quanto la presenza nella STA di un avvocato sospeso, cancellato o radiato risulterebbe incoerente rispetto alla funzione sociale perseguita dall'ente. Infatti, come affermato dal Consiglio

Cancellazione o sospensione volontaria. L'impossibilità per l'Avvocato di partecipare a una STA si configura anche nelle ipotesi che non scaturiscono da illeciti deontologici, ad esempio, la sospensione volontaria di cui all'art. 20, comma 2, L.P. o la cancellazione dall'albo per mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 9, lett. c, e 21 L.P. Ciò in quanto le suddette fattispecie pur non scaturendo da un illecito, impediscono l'esercizio della professione di avvocato e vengono ricondotte nell'alveo delle cause di esclusione nella prospettiva prioritaria (Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 27 marzo 2026).

Avvocato e attività di consulenza. Infine il Consiglio ha analizzato la possibilità che l'Avvocato iscritto all'Albo possa esercitare esclusivamente attività di consulente del lavoro all'interno di una STP di cui è socio di minoranza. Al riguardo il Consiglio ha affermato la compatibilità dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati ex art. 18, comma 1, lett. a) L. n. 247/2012, con l'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro, con la conseguenza che un avvocato può esercitare attività professionale di consulente del lavoro nonché può partecipare come socio di una STP (Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 27 marzo 2026).

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