Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/
Con sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025 il Consiglio Nazionale Forense affermato che i contenuti pubblicati sui social network, anche se rivolti a un gruppo ristretto di persone, possono dar luogo a responsabilità sul piano deontologico qualora comportino il mancato rispetto dei doveri di probità e decoro e di salvaguardia dell'immagine della professione.
Vediamo nel dettaglio come si sono svolti i fatti che hanno dato luogo alla pronuncia.
I fatti del procedimento
Il CDD ha applicato la sanzione disciplinare dell'avvertimento nei confronti di un Avvocato il quale ha pubblicato sul proprio profilo social una foto, poi diffusa sul web, in cui appariva in compagnia di un'altra persona, entrambi vestiti con abiti somiglianti a una divisa fascista, esponendo fucile e manganello, con la scritta "credere, obbedire, combattere", oggetto riconducibile alla simbologia più violenta del disciolto partito fascista.
In conseguenza alla suddetta pubblicazione, l'avvocato è stato ritenuto responsabile di aver violato i doveri di probità e decoro di cui all'art.9 comma 2 CDF, giacché tale condotta arreca detrimento al decoro del singolo avvocato e disonore a tutta la categoria.
L'incolpato ha impugnato la decisione del CDD, lamentando la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art.9 Codice Deontologico Forense in quanto a suo dire la foto avrebbe avuto un intento goliardico e sarebbe stata destinata a un pubblico ristretto (il proprio profilo social non accessibile a tutti), laddove la successiva diffusione sarebbe avvenuta senza alcuna volontà del diretto interessato, essendo stata oggetto di diffusione a opera di terzi che avendo accesso al suo profilo l'avrebbero messa a disposizione della stampa e pubblicata su altri giornali e siti online.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Nel merito il Consiglio ha accertato che
1) l'Avvocato non aveva alcuna intenzione di dare una diffusione al pubblico di quell'immagine, che lui stesso ha definito inopportuna e "grottesca", ma intendeva condividerla solo tra un ristretto gruppo di soggetti, essendo il suo profilo privato e la foto visibile solo agli amici;
2) la stessa foto è apparsa al pubblico a causa del comportamento di terzi che l'hanno passata ai giornali, senza chiedere il consenso al proprietario in violazione delle norme sulla tutela del diritto all'immagine e sul diritto d'autore (cfr. artt. 10 c.c., 96 e 97 della L. n. 633 del 1941, 137 del D. Lgs. n. 196 del 2003 ed 8 del codice deontologico dei giornalisti).
Ciononostante, il Consiglio ha altresì ricordato che "non può essere provata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un numero ristretto di "amici", in ragione del fatto che esso è agevolmente modificabile, da "chiuso" ad "aperto" in ogni momento da parte del titolare, nonché della possibilità per qualunque "amico" ammesso al profilo stesso di condividere sulla propria pagina il post rendendolo, conseguentemente, visibile ad altri utenti (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 75 del 23 febbraio 2017). Ciò in quanto, i termini e le condizioni d'uso dei social prevedono la possibilità per gli altri utenti del social medesimo di condividere foto e post a cui hanno accesso all'interno della piattaforma.
Pertanto, il giudice disciplinare ha ritenuto che, a prescindere dalla volontà di divulgare la foto tra un pubblico più a meno vasto, l'Avvocato va ritenuto comunque responsabile di aver accettato il rischio che quella foto, seppure originariamente destinata a un ristretto gruppo di amici, potesse poi finire fuori dal suo controllo, con la conseguenza che venisse divulgata a una pluralità di persone ledendo dignità e decoro dello stesso e con pregiudizio per tutta la categoria professionale.
Il precetto deontologico dell'art. 9 CDF, al comma 2, impone di astenersi sia nello svolgimento dell'attività professionale che nella vita privata da comportamenti che possono definirsi grotteschi, vale a dire strani, bizzarri, stravaganti, deformi o ridicoli che sconfinano nel paradossale, e che possano ledere il decoro del singolo avvocato e disonore tutta la categoria. E ciò a prescindere dal numero di soggetti che vengano a conoscenza del comportamento deontologicamente rilevante.
Ne deriva che, postare anche tra pochi soggetti una foto inopportuna e grottesca, assume rilievo ai fini della responsabilità per la violazione dell'art. 9 comma 2 CDF.
Peraltro, il Consiglio ha preso anche atto che il CDD ha tenuto conto sia del fatto che non era intenzione dell'incolpato dare diffusione così estesa dell'immagine, sia del comportamento del ricorrente e del danno che lo stesso ha subito a seguito della divulgazione, tanto che ha optato per la sanzione all'avvertimento, consistente nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Tale sanzione può essere deliberata quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetterà altre infrazioni.
Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la decisione del CDD e ha respinto il ricorso.