Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 11 Gennaio 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati: quando la minaccia di azioni integra un comportamento deontologicamente scorretto

La minaccia di azioni nei confronti della controparte tra esigenze di difesa e rispetto della libertà di determinazione della controparte

L'avvocato nel corso dell'esercizio della sua professione, agendo al fine di soddisfare le esigenze di difesa del suo assistito, può rivolgere intimazioni ad adempiere alle controparti, anche sotto comminatoria di azioni e/o iniziative giudiziarie.

Ma qual è il limite, oltrepassato il quale, tali intimazioni si trasformano in un comportamento deontologicamente scorretto?

L'art. 65 del codice deontologico forense [1] detta una disciplina finalizzata a contemperare «le esigenze di difesa dell'assistito con il rispetto della libertà di determinazione della controparte»(CNF, n. 171/2013). In buona sostanza il diritto/dovere di difesa non può essere illimitato e il suo esercizio deve rispettare:

Non devono, infatti, essere minacciate azioni o iniziative sproporzionate, che non siano funzionali all'azione il cui adempimento viene richiesto, o che rappresentino per la controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extragiudiziario (CNF, n. 171/2013). 

La minaccia di azioni nei confronti della controparte nella prassi

È stato ritenuto che:

Note

Art. 65 Codice deontologico forense: «1. L'avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie. 2. L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia. 3. L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente. 4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura».  

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