Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/ - https://www.cassaforense.it/
Con parere n. 42 del 25 luglio 2025 il Consiglio Nazionale Forense, pur non ritenendo sussistente l'obbligo del DURC in capo agli avvocati, segnala agli ordini e agli iscritti che la Cassa forense da tempo rilascia una documentazione analoga al DURC, che viene accettata dalle stazioni appaltanti.
Ambito di applicazione del DURC
Il DURC, ossia la certificazione relativa alla regolarità contributiva, è il documento richiesto alle imprese affidatarie di un appalto pubblico di servizi e forniture, al fine di assicurare che il contraente con cui la P.A. entri in relazione sia affidabile sul piano contributivo.
Tale obbligo è previsto e disciplinato da un complesso di fonti normative, fra cui l'art. 2, comma 2, del D. L. n. 210/2002, già richiamato dal previgente codice degli appalti (d. lgs. n. 50/2016) e, oggi, dal nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023).
La posizione del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio Nazionale Forense ha sempre escluso l'applicabilità del DURC anche agli avvocati, ritenendo che il DURC sia uno strumento di verifica dell'affidabilità contributiva delle imprese che forniscono lavori e/o servizi alle PP.AA. Pertanto, a parere del Consiglio, l'obbligo di esibizione e di acquisizione del DURC deve essere limitato alla materia dei contratti pubblici di opere, lavori, servizi e forniture relativo ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese che ricadano nell'ambito di applicazione della normativa in tema di contratti pubblici (CNF, parere del 17 luglio 2015, n. 69).
Questo orientamento è stato confermato dal Consiglio allorquando ha affermato che «il DURC non [può] essere validamente richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all'esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al cd. DURC» (CNF, parere del 22 ottobre 2021).
Tuttavia, il Consiglio ha preso atto del diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato che l'art. 56 del nuovo codice degli appalti qualifica i "servizi legali" alla stregua di appalti pubblici esclusi dagli obblighi di evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 2 aprile 2025, n. 2776) (n.d.r.).
Conseguentemente, il Consiglio Nazionale Forense, sebbene ritenga che non sussistano ragioni valide per discostarsi dal proprio orientamento che esclude l'obbligatorietà della del DURC in capo agli avvocati, ha evidenziato che la Cassa forense da tempo rilascia una documentazione analoga al DURC, che viene accettata dalle stazioni appaltanti (Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 25 luglio 2025).
Come richiedere la certificazione di regolarità contributiva a Cassa Forense
Gli iscritti a Cassa Forense possono richiedere la certificazione entrando nella propria area riservata del sito della Cassa e seguendo i seguenti passaggi.
Dalla home page dell'area riservata:
- cliccare su Istanze On-Line;
- selezionare la voce "Richiesta DURC";
- prendere visione dell'informativa privacy,
- cliccare su prosegui.
A questo punto possono verificarsi tre casi:
- se la verifica della posizione eseguita automaticamente secondo i criteri specifici applicati dalla Cassa non ha rilevato anomalie, è possibile cliccare su Stampa certificato;
- se dalla verifica automatica risulta che non siano pervenuti Modelli 5 per uno o più anni, si può decidere se proseguire o no; a) cliccare NO per uscire dalla procedura; b) cliccare SI affinché gli uffici prendano in carico la richiesta;
- se sono stati presentati regolarmente i Modelli 5, ma dalla verifica automatica risultano delle anomalie contributive, che richiedono un approfondimento da parte dell'Ufficio competente è possibile, altresì, decidere se proseguire o non: a) cliccare SI per proseguire e consentire alla Cassa di verificare la posizione contributiva; b) cliccare NO per uscire dalla procedura.
Il tempo standard per l'emissione del Durc è di 30 giorni.
La richiesta può essere presentata da una Società/Ente anziché dal singolo professionista. In questo caso l'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo P.E.C. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. utilizzando il modulo "Richiesta DURC".
La domanda pervenuta verrà presa in carico dagli Uffici che, ricorrendone i presupposti, provvederanno a trasmettere il certificato direttamente al professionista interessato entro 30 giorni.