E' il settore ricettivo turistico l'oggetto dell'art. 14 co. 6 e 7 del D.L. n. 95/2025; la norma proroga infatti al 31.3.2026 - in luogo del precedente termine del 31.12.2025 - la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, di importo compreso tra 500.000,00 e 10 milioni di euro, a valere sul Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel settore turismo di cui all'art. 3 del D.L. n. 152/2021 e al DM 28.12.2021.
Gli incentivi sono riconosciuti alle:
imprese alberghiere; imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla Legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali; imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta; imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Gli incentivi sono riconosciuti anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle suddette attività imprenditoriali.
A copertura degli investimenti ammissibili, sono previsti:
un contributo diretto alla spesa, nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili, nell'ambito del previsto limite di spesa annuo; la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi.
I suddetti incentivi sono riconosciuti nel rispetto:
della vigente normativa sugli aiuti di Stato; delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.Gli incentivi in esame non sono cumulabili con:
gli altri incentivi previsti dagli artt. 1, 2 e 8 co. 6 del suddetto D.L. n. 152/2021; altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.Meditate contribuenti, meditate.