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La massima.

Va confermata la nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto aereo - sezione per il personale navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014 (ambito temporale oggetto del presente giudizio), limitatamente alla parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa.

Premessa.

L'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale Trasporto Aereo - sezione per il personale navigante - tecnico - stabiliva che "Il Personale Navigante Tecnico ha diritto a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita. Nel rispetto della normativa vigente le ferie saranno assegnate dall'Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali e degli accordi in sede aziendale"

Tale previsione ha da sempre suscitato dubbi di compatibilità con i principi che regolano il diritto dei lavoratori alla fruizione delle ferie, perché introducente una modalità di computo che, escludendo dalla base di calcolo l'indennità di volo, di fatto rendevano la retribuzione delle ferie inferiore a quella dei periodi di lavoro.

Il fatto.

Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 420 bis, c.p.c., il tribunale di Civitavecchia affermava in via pregiudiziale che le clausole collettive del CCNL Trasporto aereo, che escludevano l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie garantito al personale navigante, dovevano ritenersi sostituite di diritto dalle norme imperative che impongono la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in tutti i giorni in cui godono di ferie, tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
Secondo il tribunale le clausole contrattuali volte ad escludere, dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, l'indennità di volo, contrastavano con la natura assoluta ed inderogabile del diritto alle ferie annuali retribuite, il cui pieno godimento passava attraverso la remunerazione delle ferie stesse non in una qualsiasi misura, ma in maniera tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa .

La compagnia aerea ricorreva in Cassazione per l'annullamento della sentenza, articolando numerosi motivi, tutti sostanzialmente diretti a rilevare l'erronea interpretazione della legge.

La decisione della Corte.

La Corte, nel riportarsi alla sentenza della CGUE nella causa C-514/20, ha ricordato che il diritto alle ferie annuali sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei
compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo .

Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.

Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.

Per questo motivo, ha proseguito la Corte, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto: quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia, infatti, di essere indotto a non rendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione.

Del pari, il lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.

In buona sostanza, concludono sul punto gli ermellini, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore può reputarsi incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.