
Al licenziamento intimato solo oralmente non è applicabile il termine di decadenza di cui all´art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall´art. 32 della l. n. 183 del 2010, sicché il lavoratore può far valere in ogni tempo l´inefficacia del licenziamento, senza previa impugnativa stragiudiziale dello stesso.
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