Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, in quanto limitava il risarcimento del lucro cessante alle sole somme che la promissaria conduttrice avrebbe probabilmente percepito tra il mese di gennaio 2016 (quando l'opponente aveva programmato l'apertura di un supermercato in una porzione di fabbricato che la società poi fallita aveva, in forza del contratto in questione, l'obbligo di concederle in locazione) ed il mese di ottobre 2016 (quando l'opponente, proponendo la domanda di risoluzione del contratto preliminare, aveva definitivamente rinunciato ai "frutti della cosa oggetto di promessa di locazione successivi alla domanda di risoluzione"), pari alla somma complessiva di €. 135.514,00. La società, ricorrendo in Cassazione, censurava la sentenza per violazione ed erronea interpretazione degli articoli degli articoli 1218, 1223, 1453 e 1458 c.c., per aver la sentenza impugnata ammesso l'opponente al passivo del Fallimento per il danno da lucro cessante limitatamente ai guadagni che la stessa avrebbe percepito nel periodo intercorrente tra la data che le parti avevano ipotizzato per l'inizio del rapporto di locazione (gennaio del 2016) e la data in cui la promissaria conduttrice aveva introdotto il giudizio per la risoluzione del contratto preliminare di locazione a causa dell'inadempimento della promittente locatrice (ottobre del 2016). Secondo la difesa del ricorrente, la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che, nei contratti a prestazione periodica o continuata, come la locazione, il lucro cessante deve estendersi a tutta la durata del contratto, perché è fino alla scadenza naturale del rapporto che il contraente adempiente avrebbe percepito l'utilità che ha invece perso a causa dell'inadempimento dell'altro; sicché, se la promittente locatrice non si fosse resa inadempiente, dando causa alla risoluzione del contratto preliminare di locazione, la ricorrente avrebbe potuto godere dell'immobile oggetto della locazione e percepire gli utili derivanti dalla sua destinazione a supermercato del tutta la durata, pari a diciotto anni, del rapporto. |