Lo ha stabilito la Cassazione, Sezione Prima Civile, con Sentenza 6/5/2016 n. 9128.
Con citazione notificata il 19 gennaio 2000 il Fallimento di (omissis) aveva convenuto in giudizio i coniugi F.M.S. e D.A. dinanzi al Tribunale di Massa, chiedendo revocarsi l´atto del 2 giugno 1994 con cui i medesimi avevano costituito in fondo patrimoniale la nuda o piena proprietà di taluni beni immobili appartenenti al D., con condanna a restituire alla garanzia dei creditori i beni oggetto dell´atto e i frutti da essi medio tempore prodotti.
F.M.S. e D.A. hanno resistito alla domanda.
Con sentenza 29 gennaio 2003 il Tribunale di Massa ha accolto la domanda dichiarando l´inefficacia nei confronti del Fallimento dell´atto di costituzione del fondo patrimoniale, con condanna di F.M.S. e D.A. a restituire al Fallimento i beni oggetto di tale atto, oltre ai frutti e alle spese.
F.M.S. e D.A. hanno proposto appello. La Corte d´appello di Genova, con sentenza del 10 marzo 2006 ha respinto l´appello e condannato gli appellanti alle spese.
Proposto dai soccombenti ricorso per cassazione, la Corte lo ha rigettato, premettendo che, come stabilito da Cassazione 15 gennaio 1990, n. 107, la natura di atto di liberalità della costituzione del fondo patrimoniale ricorre non soltanto quando a costituire il fondo sia un terzo od uno solo dei coniugi, ma anche quando entrambi i coniugi conferiscano al fondo beni già di loro proprietà, rinunciando essi in modo gratuito alle facoltà insite nel diritto di proprietà in favore della famiglia, mediante il vincolo di indisponibilità dei beni e la destinazione dei frutti ai soli bisogni familiari.
Orientamento, ha soggiunto la Sezione, rimasto fermo nel considerare la costituzione del fondo patrimoniale atto a titolo gratuito, sia quando provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, sia quando provenga da entrambi i coniugi, poichè, oltre a mancare un obbligo giuridico di provvedere alla costituzione, non sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti (Cass. 18 marzo 1994, n. 2604; Cass. 25 luglio 1997, n. 6954; Cass. 22 gennaio 1999, n. 591; Cass. 23 marzo 2005, n. 6267; Cass. 8 agosto 2013, n. 19029; Cass. 23 febbraio 2015, n. 3568). Nè la qualificazione di gratuità può essere esclusa adducendo che i coniugi, con la costituzione del fondo patrimoniale, adempiono un obbligo (anche) giuridico, ossia quello di fare fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale, ha asserito la Corte, è perciò di regola suscettibile di revocatoria, in quanto ricompresa tra gli atti a titolo gratuito previsti dall´art. 64 della legge fallimentare (a maggior ragione nel caso in esame in cui i beni erano stati conferiti da un solo coniuge), il quale fa salva la dimostrazione, da parte del fallito, dell´esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e, sul piano soggettivo, il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l´atto in questione (Cass. 8 agosto 2013, n. 19029).
Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12016-2007 proposto da:

D.A., F.M.S., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO C. GOLDONI 47, presso l´avvocato FABIO PUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all´avvocato CLAUDIO MARIANELLI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO MOTORSPORT S.A.S.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 209/2006 della CORTE D´APPELLO di GENOVA, depositata il 01/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l´Avvocato F. PUCCI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza del 1 giugno 1995 il Tribunale di Massa ha dichiarato il fallimento di Motorsport di F.M.S. & C. Sas nonchè il fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili F.M.S. e D.A..

2. - Con citazione notificata il 19 gennaio 2000 il Fallimento di Motorsport di F.M.S. & C. Sas ha convenuto in giudizio i coniugi F.M.S. e D.A. dinanzi al Tribunale di Massa ed ha chiesto revocarsi l´atto del 2 giugno 1994 con cui i medesimi avevano costituito in fondo patrimoniale la nuda o piena proprietà di taluni beni immobili appartenenti al D., con condanna a restituire alla garanzia dei creditori i beni oggetto dell´atto nonchè i frutti da essi medio tempore prodotti.

F.M.S. e D.A. hanno resistito alla domanda.

3. - Con sentenza 29 gennaio 2003 il Tribunale di Massa ha accolto la domanda dichiarando l´inefficacia nei confronti del Fallimento dell´atto di costituzione del fondo patrimoniale, con condanna di F.M.S. e D.A. a restituire al Fallimento i beni oggetto di tale atto, oltre ai frutti e alle spese.

4. - F.M.S. e D.A. hanno proposto appello.

Il Fallimento ha resistito all´impugnazione.

5. - La Corte d´appello di Genova, con sentenza del 10 marzo 2006 ha respinto l´appello e condannato gli appellante alle spese.

Ha in particolare ritenuto la Corte d´appello:

i) che l´atto di costituzione del fondo patrimoniale desse luogo ad un atto di liberalità, suscettibile come tale di essere dichiarato automaticamente inefficace sensi dell´art. 64 della legge fallimentare;

ii) che non fosse possibile qualificare la costituzione del fondo patrimoniale come adempimento di un obbligo morale nei confronti dei componenti della famiglia, dal momento che, seguendo un simile ragionamento, si perverrebbe all´assurdo di ritenere immorale il comportamento di chi non accede alla costituzione del fondo patrimoniale;

iii) che gli stessi appellanti condividevano la qualificazione dell´atto come atto a titolo gratuito, collocato nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento;

iv) che nessun rilievo poteva ascriversi alle circostanze allegate dagli appellanti a sostegno dell´impugnazione ed in particolare: che i beni fossero pervenuti al D. a mezzo di una donazione da parte del padre; che la destinazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale ai bisogni della famiglia era vera e reale; che vi erano altri strumenti utilizzabili per vulnerare la garanzia patrimoniale dei creditori; che all´epoca della costituzione del fondo la condizione economica dei coniugi non presentava sintomi di insolvenza.

6. - F.M.S. e D.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato due motivi. Il Fallimento di Motorsport di F.M.S. & C. Sas non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

7. - Il ricorso contiene due motivi.

7.1. - Il primo motivo è svolto da pagina 4 a pagina 8 del ricorso sotto la rubrica: "Insufficienza di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia", e si conclude con il seguente momento di sintesi: "L´argomento di fatto controverso ed insufficientemente considerato dalla Corte territoriale è la provenienza dell´acquisto degli immobili confluiti del fondo patrimoniale de quo, ovvero la assoluta coincidenza tra quanto ricevuto dal ricorrente per donazione dal proprio padre con atto a rogito Not. Petteruti del 20 dicembre 1991 e quanto attribuito al fondo patrimoniale con atto Not.

Raimondi del 2 giugno 1994".

Con il motivo si sostiene, in breve, che il tribunale avrebbe omesso di considerare la provenienza donativa dei beni costituiti in fondo patrimoniale e non si sarebbe perciò avveduto della finalità effettivamente solidaristica che aveva motivato l´atto.

7.2. - Il secondo motivo è svolto da pagina 8 a pagina 12 del ricorso sotto la rubrica: "Violazione e falsa applicazione dell´art. 64 legge fallimentare", e si conclude con il seguente quesito di diritto: "Se la costituzione di fondo patrimoniale, in presenza di elementi concreti idonei a far ritenere la finalizzazione di quanto disposto ai bisogni della famiglia e non già a sottrarre beni alla garanzia generica del credito, possa concretare un atto compiuto in adempimento di un dovere morale o sociale, come tale espressamente non efficace, e conseguentemente escluso dalla revocabilità in favore della massa dei creditori ai sensi e per gli effetti dell´art. 64 legge fallimentare".

Con il motivo si sostiene, in breve, che la Corte d´appello avrebbe sbrigativamente affermato che dottrina e giurisprudenza prevalenti, ai sensi del citato art. 64, non attribuivano all´atto di costituzione del fondo patrimoniale la natura di atto di adempimento di un dovere morale.

8. - Il ricorso va respinto.

I due motivi per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati.

Stabilisce l´art. 64 della legge fallimentare che: "Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d´uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante".

Tra gli atti a titolo gratuito, come tali ricompresi nell´ambito di applicazione della norma, questa Corte stabilmente considera l´atto di costituzione del fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 ss. c.c..

In tal senso occorre anzitutto rammentare Cass. 15 gennaio 1990, n. 107, secondo cui la natura di atto di liberalità della costituzione del fondo patrimoniale ricorre non soltanto quando a costituire il fondo sia un terzo od uno solo dei coniugi, ma anche quando entrambi i coniugi conferiscano al fondo beni già di loro proprietà, rinunciando essi in modo gratuito alle facoltà insite nel diritto di proprietà in favore della famiglia, mediante il vincolo di indisponibilità dei beni e la destinazione dei frutti ai soli bisogni familiari. Anche in seguito l´orientamento di questa Corte è rimasto fermo nel considerare la costituzione del fondo patrimoniale atto a titolo gratuito, sia quando provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, sia quando provenga da entrambi i coniugi, poichè, oltre a mancare un obbligo giuridico di provvedere alla costituzione, non sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti (Cass. 18 marzo 1994, n. 2604; Cass. 25 luglio 1997, n. 6954; Cass. 22 gennaio 1999, n. 591; Cass. 23 marzo 2005, n. 6267; Cass. 8 agosto 2013, n. 19029; Cass. 23 febbraio 2015, n. 3568). Nè la qualificazione di gratuità può essere esclusa adducendo che i coniugi, con la costituzione del fondo patrimoniale, adempiono un obbligo (anche) giuridico, ossia quello di fare fronte ai bisogni della famiglia:

difatti l´obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.) non determina alcun obbligo di costituire il fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori (Cass. 18 marzo 1994, n. 2604; Cass. 2 dicembre 1996, n. 10725; Cass. 20 giugno 2000, n. 8379; Cass. 8 settembre 2004, n. 18065; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2327).

La costituzione del fondo patrimoniale è perciò di regola suscettibile di revocatoria, in quanto ricompresa tra gli atti a titolo gratuito previsti dall´art. 64 della legge fallimentare (e lo è a maggior ragione nel caso in esame in cui i beni sono stati conferiti da un solo coniuge), il quale fa salva la dimostrazione, da parte del fallito, dell´esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e, sul piano soggettivo, il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l´atto in questione (Cass. 8 agosto 2013, n. 19029).

Resta perciò da stabilire se la costituzione del fondo patrimoniale possa in generale essere qualificato come atto compiuto in adempimento di un dovere morale e se, nel caso di specie, ricorrano i menzionati requisiti di ordine soggettivo e di proporzionalità.

In effetti, non può in astratto escludersi che, avuto riguardo all´obbligo (anche) morale (oltre che, ovviamente, giuridico) di provvedere ai bisogni della famiglia, la costituzione del fondo patrimoniale possa rappresentare una delle diverse modalità attraverso le quali i coniugi prestano osservanza a tale obbligo: ed in tal senso Cass. 18 settembre 1997 n. 9292, ha per l´appunto affermato che l´atto di costituzione del fondo patrimoniale, quando compiuto da uno o da entrambi i coniugi, può rispondere "all´adempimento di un dovere morale e, segnatamente, ai doveri di assistenza e contribuzione ai bisogni della famiglia, che però non sono soltanto doveri morali, ma anche giuridici: artt. 143, 147, 148 c.c.".

Tanto premesso dal versante dell´oggettiva finalizzazione dell´atto di costituzione del fondo patrimoniale all´adempimento di un dovere morale, ricorrenti, sotto il profilo soggettivo e con particolare riguardo all´atto posto in essere, non hanno fornito alcun argomento utile a dimostrare l´erroneità del ragionamento svolto dalla Corte d´appello, la quale aveva ritenuto del tutto privo di prova che, in concreto, i coniugi F.- D. fossero stati mossi al compimento dell´atto dall´intento di adempiere tale dovere e non da quello di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori: ciò con la ovvia precisazione che la destinazione dell´atto di costituzione del fondo patrimoniale all´adempimento di un dovere morale si colloca dal crinale dei fatti impeditivi dell´operatività della revocatoria di cui all´art. 64 della legge fallimentare, con conseguente onere probatorio a carico del fallito il quale resista alla domanda di revoca.

Ed infatti, come già osservato dalla Corte d´appello, la cui motivazione è stata perciò dai ricorrenti a torto giudicata insufficiente, la circostanza che beni conferiti al fondo patrimoniale provenissero da una donazione effettuata in favore del D. da suo padre, non rileva affatto per i fini del soddisfacimento dell´onere probatorio provenissero da donazioni ricevute dal D. ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l´atto in questione.

Dopodichè, a rincalzo delle considerazioni già svolte, occorre aggiungere che gli originari convenuti, odierni ricorrenti per cassazione, hanno totalmente omesso di soffermarsi sull´ulteriore elemento necessario a paralizzare l´operatività della revocatoria di cui all´art. 64, cioè la relazione di proporzionalità tra atto a titolo gratuito e il patrimonio del disponente: sicchè, in mancanza di ogni accenno a tale aspetto nel ricorso per cassazione, non occorre neppure soffermarsi ulteriormente nell´individuare i criteri da adottare al fine del raffronto richiesto dalla norma.

Così stando le cose, non v´è dubbio che la Corte d´appello abbia per un verso rettamente interpretato ed applicato l´art. 64 della legge fallimentare, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritenendo che detta norma comportasse l´automatica revoca dell´atto di costituzione del fondo patrimoniale, fatta salva la prova dell´adempimento di uno specifico dovere morale, e, per altro verso, altrettanto correttamente ritenuto che la concreta finalizzazione dell´atto di costituzione del fondo patrimoniale ad un simile scopo fosse totalmente sfornita di prova, in assenza, peraltro, come si è qui aggiunto, ad ogni accenno al necessario ulteriore requisito della proporzionalità.

9. - Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2016