
Finalmente, con il Decreto del 15 dicembre 2016 del Ministro della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del 14 gennaio 2017, n. 11, si da piena attuazione alla disposizione prevista dalla Legge di stabilità del 2016 e quindi diventa operativo il Fondo di Solidarietà per il coniuge che si trovi in stato di bisogno, al quale non vengono corrisposti gli assegni che l´altro coniuge ha l´obbligo di versare.
In sintesi, tale importante provvedimento è stato adottato dal Governo per dare una risposta al fenomeno sempre più dilagante del mancato rispetto del provvedimento del giudice in tema di separazione e divorzio che impone al coniuge economicamente più forte di provvedere al mantenimento dell´altro coniuge e a contribuire al mantenimento dei figli.
Accertata l´inadempienza, lo Stato interviene in sostituzione del coniuge obbligato alla corresponsione per venire incontro allo stato di bisogno del nucleo familiare dell´altro coniuge.
Nel decreto vengono in maniera specifica stabiliti i requisiti che debbano possedere gli aventi diritto, le condizioni che occorre verificare e ogni altro elemento di dettaglio utile che disciplina il procedimento per essere ammessi al beneficio.
I richiedenti dovranno inserire nell´istanza l´indicazione che il valore dell´indicatore ISEE o dell´ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;
Il Fondo ha una dotazione di 250.000 euro per l´anno 2016 e di 500.000 euro per l´anno 2017.
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