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Riferimenti normativi: Art.36 D.P.R.n.602/1973

Focus: Quando una società di capitale viene cancellata dal Registro delle imprese il fisco può rivalersi sui soci per i debiti della società anche se questi hanno ceduto le proprie quote prima della liquidazione? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n.1848/2026.

Principi generali: La responsabilità dei soci per le obbligazioni tributarie di una società di capitale estinta è limitata a quanto da loro percepito in sede di liquidazione o nei due periodi d'imposta precedenti. L'Agenzia delle Entrate per accertare la responsabilità dei soci, ai sensi dell'art.36 del D.P.R. n.602/1973, deve fornire la prova che i soci hanno effettivamente ricevuto utili o beni dalla società.

Il caso: L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento, ai sensi dell'art.36 del D.P.R.n.602/1973, nei confronti dei soci di una cessata società di capitale alberghiera a ristretta base familiare e sociale. Ciò in quanto la società aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e di versare le relative imposte (Ires, Iva e Irap), per l'anno 2008, esponendo una perdita di esercizio determinata da una serie di operazioni che l'Ufficio ha ritenute poste in essere solo allo scopo di evadere il fisco. Nel 2008, poco prima del compimento degli atti di cessione, i membri della famiglia,che possedevano circa il 50% del capitale sociale, cedettero le loro quote ad unasocietà di diritto britannico, con sede in Gran Bretagna, già titolare delle restanti quote. L'Ufficio, di conseguenza, ha accertato un reddito imponibile di oltre 36.000.000 euro ed ha ritenuto, essendo stata cancellata la società nel 2010, che vi fossero i presupposti per l'applicazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 a carico di soci, amministratori e liquidatori. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha notificato nel 2012 un avviso di accertamento, per il recupero Ires, Iva e Irap non versata dalla società, nei confronti di tutti i membri della famiglia, che nel 2008 direttamente o indirettamente possedevano il capitale sociale della società, e nei confronti del liquidatore. Avverso l'avviso di accertamento i contribuenti hanno proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che ha accolto il ricorso. 

L'Ufficio, poi, ha impugnato la sentenza con appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che ha dato ragione ai contribuenti, annullando la pretesa del Fisco. L'Agenzia delle Entrate, di conseguenza, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado per diversi motivi deducendo, in particolare, che oggetto del giudizio è la responsabilità dei soci ex art. 36 del d.P.R. n. 602/73 per le imposte evase dalla societànel 2008, mentre i giudici con la sentenza impugnata si sarebbero pronunciati solo sulla sussistenza del comportamento evasivo da parte della società. La Corte di Cassazione, sulla base degli elementi emersi nei giudizi di merito, ha evidenziato che la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi: la prima è quella della inesistenza di un disegno elusivo della società, la seconda è quella della mancata prova della distribuzione di utili o dell'assegnazione di beni ai contribuenti in sede di liquidazione e nei due anni antecedenti alla messa in liquidazione della società. Dal tenore della sentenza impugnata ha rilevato che i ricorrenti hanno eccepito e dimostrato che i soci, al momento della liquidazione della società e già dai due anni precedenti, non facevano più parte della compagine societaria essendo la stessa formata, fin dal 12/3/2008, dalla società londinese per il 97%delle quote e che, nel caso di specie, l'ufficio non ha fornito la prova dell'effettiva distribuzione di utili o di beni in favore dei soci. In assenza di tale prova, anche di fronte a debiti tributari certi e a operazioni societarie sospette, il patrimonio personale del socio rimane al riparo dalle pretese del Fisco che non può invocare in giudizio la presunzione di distribuzione di utili 'in nero' se non l'ha menzionata nell'accertamento iniziale. Pertanto, alla luce di quanto esposto la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando le decisioni dei giudici di merito.