L´obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi violato quando, anche a prescindere dal tenore letterale dell´atto finale, i documenti dell´istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale della determinazione assunta (art. 3 Legge n. 241/1990) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III quater, n. 3315/2015).