Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 11 novembre 2015 n. 159, pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio il 24 giugno 2016.
E´ inammissibile in quanto tardivo, ha ribadito il Consiglio, l´appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Il principio è coerente con la giurisprudenza consolidata del Consiglio (in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 16 luglio 2015, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Pasqualin), sentenza del 16 aprile 2014, n. 48).
Sentenza allegata