Con una propria Circolare, la n. 4/2015, il Ministero per la pubblica amministrazione ha fornito direttive in merito alla "Interpretazione e applicazione dell´articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall´articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124", integrando anche la propria precedente circolare n. 6/2014.
In forza di quanto stabilito, il limite temporale (annuale) di durata e del divieto di proroga o rinnovo viene considerato limitato agli incarichi dirigenziali e direttivi, mentre per quelli che abbiano ad oggetto ricerca, studio o consulenza, e per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse partecipate e controllate, il limite non è più vigente, a condizione che gli incarichi in questione abbiano carattere gratuito.