
Con Ordinanza interlocutoria n. 1082 del 21/01/2016, la prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente se la decisione del collegio arbitrale relativa ad una questione preliminare di merito (nella specie, la legittimazione sostanziale nel dedotto rapporto di appalto pubblico e, quindi, anche ad adire gli arbitri) possa qualificarsi come “lodo parziale” ovvero come “lodo non definitivo”, e se, conseguentemente, per tale provvedimento sia consentita solo l’impugnazione differita, unitamente al lodo finale, ovvero sia necessaria quella immediata.
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