Lo ha dichiarato il Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 11 novembre 2015, n. 169, pubblicata il 30 giugno 2016, stabilendo che in tema di cancellazione dall´albo degli avvocati di natura amministrativa e non disciplinare, deve ritenersi che la chiarissima, per quanto risalente, norma prevista dall´art. 37, comma 2, L.P. (ora, art. 17 L. n. 247/2012), debba essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche), posto che l´atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell´ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Ne consegue che la cancellazione amministrativa non può essere disposta se non dopo aver sentito l´interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente, mentre d´altra parte l´annullamento del provvedimento di cancellazione lascia impregiudicato l´esercizio dei poteri connessi alla tenuta degli albi affidati dalla legge professionale al Consiglio dell´ordine locale.
Sulla base della superiore motivazione, il CNF ha quindi accolto il ricorso proposto dalla ricorrente, iscritta nel Registro ininterrottamente, a partire dal 31/03/2005, senza avere mai chiesto l´abilitazione al patrocinio avverso il provvedimento, con il quale il Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Milano aveva disposto la sua cancellazione dal Registro dei Praticanti, sulla base del disposto dell´art. 8, comma 2 del R.D.L. n. 1578/33, e dell´art. 15, comma 5 del proprio Regolamento sullo svolgimento del tirocinio che stabiliva la cancellazione del praticante non abilitato, decorsi sette anni dall´iscrizione al Registro.
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tirale), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 137.
Sentenza allegata