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Con la sentenza n. 50339 dello scorso 12 dicembre, la III sezione penale della Corte di Cassazione, ha assolto un uomo dall'accusa di adescamento di minorenni per aver avvicinato, a bordo della propria autovettura, una quindicenne, al fine di commettere atti sessuali con la stessa.

Sul presupposto che il reato di cui all'art. 609 quater c.p. (atti sessuali nei confronti di minorenni) può essere integrato solo allorquando la persona offesa non abbia compiuto i quattordici anni di età, la Corte ha specificato che una condotta commessa al fine di avere rapporti sessuali con minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 609 undecies c.p. pur se, eventualmente, riconducibile al concetto di adescamento.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del delitto di cui all'articolo 609-undecies c.p. per aver adescato una minore infraquattordicenne.

In particolare l'imputato, al fine di commettere atti sessuali con la minorenne, che all'epoca dei fatti aveva quindici anni, la affiancava a bordo di una autovettura dicendole "vieni qui che bella bambolina che sei ..e hai anche un bel culetto...". 

Per tali fatti, sia il Tribunale di Pordenone che la Corte di appello di Trieste lo condannavano alla pena di giustizia, determinata in mesi otto di reclusione.

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'uomo deduceva il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 609 undecies c.p., evidenziando come, nel caso di specie, difettassero tutti gli elementi costitutivi del reato oggetto di contestazione.

Sul punto, si rilevava il difetto dell'elemento oggettivo, non essendo stata posta in concreto alcuna condotta adescatrice: in particolare, il ricorrente evidenziava che, in assenza di una condotta protratta nel tempo (l'azione contestata, infatti, si era estrinsecata in un fugace episodio), le frasi pronunciate non avevano alcuna portata lusinghiera ai sensi dell'art. 609 undecies c.p., come tale idonea a carpire concretamente e subdolamente la fiducia della minore, come confermato dalla circostanza di avere sortito l'opposto effetto di far allontanare la ragazza.

In merito all'elemento soggettivo del reato, la difesa dell'imputato eccepiva come la sentenza impugnata non avesse svolto alcun accertamento teso ad individuare lo scopo dell'agente, stante l'assenza di qualsiasi dato obiettivo idoneo a rivelare con certezza che la finalità del ricorrente fosse quella di commettere uno dei reati richiamati dall'art. 609 undecies c.p 

 La Cassazione condivide la deduzione critica mossa dal ricorrente con riferimento all'assenza della finalità di perseguire uno dei reati sessuali espressamente richiamati dall'art. 609 undecies c.p. e, sul punto, compie alcune, puntuali, specificazioni.

La Corte premette che l'art. 609 undecies c.p. punisce la condotta di chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici: la condotta, per essere penalmente rilevante, deve essere sorretta dal dolo specifico di commettere uno dei reati precisamente richiamati dalla norma, tra cui rientra anche quello – contestato al ricorrente – di cui all'art. 609 quater c.p..

Sul punto, tuttavia, la Corte precisa che il reato di cui all'art. 609 quater c.p. (atti sessuali nei confronti di minorenni) risulta integrato solo allorquando la persona offesa non abbia compiuto i quattordici anni di età.

Ne deriva – per il rispetto del principio di legalità e dell'interpretazione finalistica della norma, la quale mira ad anticipare la tutela degli stessi beni protetti dalle fattispecie richiamate – che una condotta commessa al fine di avere rapporti sessuali con minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 609 undecies c.p. pur se, eventualmente, riconducibile al concetto di adescamento.

Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza non ha rilevato la peculiarità del caso concreto alla luce della suesposta portata della norma incriminatrice di riferimento, limitandosi a sostenere una indistinta finalizzazione dell'imputato a compiere reati sessuali con la persona offesa, senza rilevare che la stessa, al momento del fatto, aveva già compiuto i 14 anni, sicché lo scopo della realizzazione del reato ex art. 609 quater c.p., come contestato nel capo di imputazione, non era all'evidenza concretamente evincibile.

In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.