Con la sentenza n. 179 del 7 maggio 2026, il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito la responsabilità disciplinare dell'avvocato che, al fine di ottenere un indennizzo assicurativo, denunci falsamente un sinistro stradale, precostituendo elementi di prova a sostegno della richiesta. Una condotta, questa, che contrasta con i doveri di lealtà, probità e correttezza che devono sempre essere alla base dell'esercizio della professione forense, anche nei rapporti con le compagnie assicurative.
Analizziamo la vicenda che ha dato luogo alla pronuncia.
I fatti del procedimentoA seguito di esposto, il Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) ha sanzionato un avvocato con la sospensione per un anno dall'esercizio della professione per aver, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità e verità, posto in essere un presunto meccanismo di irregolarità processuali nella gestione di cause per sinistri stradali ai danni dell'UCI.
Secondo l'esposto, il legale avrebbe notificato atti di citazione, depositato in giudizio più versioni degli stessi atti, con date di udienza differenti e omesso di notificare l'atto di iscrizione a ruolo all'UCI, impedendo all'organismo di costituirsi in giudizio e favorendo così l'emissione di sentenze contumaciali a suo sfavore.
Per tali condotte l'avvocato è stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con la sentenza del Tribunale che ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art.162-ter c.p., ritenendo che il risarcimento del danno effettuato dall'avvocato fosse idoneo a integrare una condotta riparatoria.
Nel corso del procedimento disciplinare, l'avvocato si è difeso sostenendo che la sua condotta fosse riconducibile a un errore materiale, ma non è riuscito a dimostrare l'errore. Il CDD, pertanto, ha ritenuto provati gli addebiti attribuendo rilievo sia al sostanziale riconoscimento dei fatti da parte dell'incolpato, sia alla vicenda penale, interpretata come sostanzialmente assimilabile a una pronuncia di condanna.
Avverso la decisione sulla sospensione, l'avvocato ha presentato impugnazione, chiedendo l'integrale riforma della decisione o, in subordine, una riduzione della sanzione, giudicata sproporzionata. In particolare, l'incolpato:
- ha contestato al giudice disciplinare di aver accolto la ricostruzione dell'UCI, che l'avrebbe rappresentato come un soggetto «seriale», dedito a illecite attività processuali, richiamando anche fatti penalmente gravi a lui non riconducibili;
- ha lamentato che non fosse stato adeguatamente considerato l'integrale risarcimento dei danni versato dall'incolpato,
- ha, infine, sottolineato di non aver mai ricevuto sanzioni disciplinari in tutta la sua carriera professionale.
Il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato, limitatamente al profilo sanzionatorio.
In primo luogo, il Consiglio ha condiviso le contestazioni dell'incolpato in merito alla valenza negativa attribuita dal CDD alla sentenza penale pronunciata ai sensi dell'art. 162-ter c.p. Ciò in quanto nel caso in esame il provvedimento penale non ha affrontato neppure marginalmente la questione della sussistenza del fatto e non può, pertanto, costituire un elemento idoneo a concorrere alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'avvocato. Sul punto, il Consiglio ha ricordato che, fatta eccezione per le sentenze penali di condanna e quelle di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, dalle altre pronunce penali il giudice disciplinare può eventualmente ricavare argomenti di prova, in applicazione del principio del libero convincimento, purché ricorrano i necessari presupposti.
Il Consiglio ha ritenuto, invece, sufficientemente provato l'elemento materiale della condotta sia dai documenti acquisiti agli atti sia dalle stesse dichiarazioni dell'incolpato. Nel corso del procedimento, infatti, l'avvocato ha sostanzialmente ammesso la condotta tenuta sostenendo che essa fosse riconducibile a un errore materiale. Ma nel caso concreto, egli non è stato in grado di chiarire in che cosa si fosse materialmente concretizzato il prolungato errore dichiarato. Infatti, sebbene il CDD avesse offerto all'incolpato la possibilità di dimostrare l'errore dedotto, invitandolo a produrre l'atto di citazione con cui era stata iscritta a ruolo la causa, l'avvocato non ha prodotto né tale documento, né la consueta copia di studio dell'atto depositato, né la copia d'ufficio relativa all'iscrizione a ruolo, limitandosi a presentare una certificazione della cancelleria del Giudice di pace, attestante che l'atto non risultava presente agli atti e non era stato ritirato.
Il Consiglio ha, invece, accolto le doglianze dell'avvocato con riferimento alla misura della sanzione, rilevando due circostanze: 1) l'assenza di precedenti disciplinari, 2) la condotta riparatoria posta in essere nel procedimento penale. In quella sede, il Tribunale ha valutato il risarcimento come integrale e proporzionato, ritenendolo idoneo a consentire la pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p.
Secondo il Consiglio, tali elementi, in linea con i criteri di valutazione e di commisurazione della sanzione indicati dall'art. 21 del Codice deontologico forense, giustificano una valutazione meno severa della condotta rispetto a quella operata dal CDD.
Di conseguenza, il Consiglio Nazionale Forense, accogliendo parzialmente il ricorso, ha riformato la decisione impugnata, riducendo la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione da un anno a otto mesi.