Scritto da Avv. Rosalba Sblendorio

In particolare, nel caso di specie, il ricorrente (un fotografo) sosteneva che, avendo consegnato solo la stampa di una sua foto ad un Editoriale, doveva presumersi l´esistenza di un patto di pubblicazione unica della foto medesima. Pertanto, tutte le pubblicazioni di tale foto, successive alla prima, da parte dell´Editoriale, a dir del fotografo, erano da ritenersi illegittime.
Di diverso avviso sono i giudici di legittimità, a parere dei quali, l´esistenza del patto di pubblicazione unica di una foto deve essere concretamente provata e non può essere presunta dal fatto che non sia stato consegnato il negativo o altro mezzo di riproduzione della foto, come lamentato dal ricorrente.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l´art. 89, L. n. 631 del 1941 (Legge autore) che regola la materia, stabilisce chiaramente che la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti spettanti all´autore cedente e quindi anche quella di diffusione della foto medesima; tuttavia questa norma non disciplina "affatto il caso opposto, ossia quello nel quale l´autore delle fotografie abbia trattenuto il negativo (o l´analogo mezzo di riproduzione) limitandosi a cedere all´editore una copia stampata di esso". Con l´ovvia conseguenza che, in tal caso, ove non venga dimostrato in modo concreto un patto contrario (ossia il patto di unica pubblicazione), il diritto di riproduzione della foto deve ritenersi legittimo.
In virtù di tali considerazioni, pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal ricorrente.
