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Riferimenti normativi: Art.6, comma 2, T.U.I.R.

Focus: Le somme corrisposte a titolo risarcitorio sono tassabili se hanno funzione integrativa o sostitutiva di reddito. Sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia con la sentenza n.1316 del 22/04/2025.

Principi generali: L'art. 6, comma 2, del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che devono essere sottoposte a tassazione solo quelle somme corrisposte a titolo risarcitorio che abbiano funzione integrativa o sostitutiva del reddito, cioè quelle che riguardano il cosiddetto "lucro cessante". Il risarcimento, in questo caso, è una forma di compensazione del reddito, che è venuto meno, rientrante nelle categorie elencate nell'art.6, comma 1, T.U.I.R. cioè: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi diversi. Tutte le altre forme di ristoro non sono soggette a tassazione. 

Il caso: Un contribuente ha impugnato, con due distinti atti di appello, entrambe le sentenze, emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale, che avevano rigettato i suoi ricorsi. I giudizi instauratesi a seguito dei suoi ricorsi si riferivano ad un'istanza di rimborso negata dall'Agenzia delle Entrate ed a un'iscrizione a ruolo per le imposte dirette dell'anno 2018, notificata con cartella di pagamento. La causa dei ricorsi risaliva ad un'unica fattispecie impositiva derivante dal riconoscimento giudiziale di un credito del contribuente, scaturito nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale a seguito della sua mancata assunzione e in base alla sentenza civile che ne aveva riconosciuto il diritto. Le sentenze impugnate ritenevano corretto l'operato dell'Amministrazione attribuendo natura reddituale alle somme riconosciute al contribuente, mentre quest'ultimo riteneva che si trattasse di attribuzioni di natura risarcitoria e perciò non tassabili. Di conseguenza, il contribuente ha ribadito, con i due appelli, i propri argomenti a fronte delle decisioni impugnate.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza n.1316 del 22/04/2025, ha richiamato l'art. 6 del T.U.I.R, rigettando i due appelli riuniti. La Corte, infatti, ha rilevato che il ricorso del contribuente si fondava sul risarcimento del danno relativo al mancato rapporto di lavoro, per il quale l'appellante si era rivolto al giudice del lavoro. Ma il giudice del lavoro aveva ritenuto che il pregiudizio corrispondesse "alla perdita della retribuzione" commisurando il risarcimento "al minor vantaggio e al maggior aggravio economico subito dalla parte che ne è rimasta vittima". Alla luce di ciò, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto che "sia la domanda del contribuente che la motivazione della sentenza sono direttamente correlate con la mancata percezione di un corrispettivo da lavoro e le somme risarcite sono state determinate come ristoro sostitutivo dello stipendio. Esse hanno dunque natura reddituale". Pertanto, ha rigettato gli appelli riuniti condannando il contribuente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate.