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Riferimenti normativi: Art.10 T.U.I.R.

Focus: L'assegno di mantenimento è un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza la cui funzione è di fornire al coniuge economicamente più debole un sostegno.

Se uno dei coniugi detiene partecipazioni in una società di capitali e se il bilancio della società corrispondente indica degli utili che non vengono distribuiti ai soci, gli utili faranno parte in ogni caso del computo per l'assegno di mantenimento in sede di separazione o divorzio? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.6103/2022.

Principi generali: Nelle società di capitali gli utili restano nella società finché l'assemblea non decide di distribuirli e, quindi, finché non vengono percepiti dal socio non costituiscono un reddito personale e non vengono tassati in capo al socio. Quindi in teoria non dovrebbero essere calcolati ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento. 

La giurisprudenza di legittimità, invece, ha consolidato il principio secondo cui il giudice nel determinare l'assegno di mantenimento deve valutare non solo il reddito percepito ma anche la capacità reddituale e patrimoniale complessiva del coniuge obbligato al mantenimento, incluse le quote societarie e gli utili generati, anche se non distribuiti.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 6103/2022, il ricorso è stato proposto da un marito, socio unico e amministratore di una s.r.l., contro l'ex moglie per una causa riguardante la separazione dei due coniugi. La Corte d'Appello aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di primo grado che in sede di separazione tra i coniugi aveva ridotto l'assegno di mantenimento della ex moglie, lasciando immutate le statuizioni previste per i figli dell'ex coppia. Il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione deducendo che il giudice territoriale aveva deciso in modo del tutto arbitrario l'entità dell'assegno di mantenimento che egli doveva corrispondere alla moglie tenendo conto anche dei redditi di terzi, quali gli utili non distribuiti dalla società di capitali di cui il ricorrente era socio. Nel giudizio per la separazione il marito si era difeso dicendo di non poter pagare un maggiore assegno di mantenimento perché quegli utili non li aveva mai incassati. La Cassazione ha respinto questa tesi affermando che se il coniuge è il socio unico o di controllo e può decidere se distribuire o meno gli utili quelle somme rappresentano una reale disponibilità economica e il giudice può tenerne conto per calcolare l'assegno. 

In buona sostanza, il principio è che non conta solo il reddito dichiarato al fisco ma la capacità contributiva effettiva, per cui se una persona ha la possibilità concreta di disporre degli utili non può nascondersi dietro la scelta di non distribuirli per sembrare più povera davanti al tribunale. Pertanto, il ricorso è stato respinto confermando la sentenza impugnata che era stata emessa a seguito di un'approfondita comparazione delle condizioni economiche dei due ex coniugi, tenendo conto anche degli utili non distribuiti della società di capitali di cui il ricorrente era socio. Come sottolineato dai giudici di legittimità, infatti, opera il principio del libero convincimento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. In conclusione, le partecipazioni societarie incidono in modo significativo sull'assegno di mantenimento (sia in fase di separazione che di divorzio) e sono considerate a tutti gli effetti parte del patrimonio e del reddito del coniuge socio. Ciò comporta che, ai fini dellaquantificazione dell'assegno, possono essere presi in considerazione non solo gli utili effettivamente distribuiti ma anche quelli accantonati (non distribuiti) se la società è solida e il socio ha un effettivo controllo sulle politiche di bilancio. Pertanto, un aumento di valore delle partecipazioni societarie o un incremento degli utili societari del coniuge obbligato può giustificare una revisione al rialzo dell'assegno in linea con il principio di proporzionalità in caso di ricalcolo dell'assegno ( Cass. Ord. n. 30244/2025).