Riferimenti normativi: Legge di Bilancio 2021(Legge n.178/2020) art.1, commi da 1051 a 1062 - allegati A e B della Legge n.232/2016 - D.L.n.39/2024
Focus: Con la risposta n. 139 del 10 luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento, in materia di credito d'imposta transizione 4.0, all'interpello sollevato da una società coinvolta in una temporanea fase di liquidazione giudiziale dovuta a un conflitto tra i soci.
Principi generali: Il Piano Transizione 4.0 è l'agevolazione fiscale rivolta alle imprese, per supportarle nella trasformazione digitale ed ecologica, che prevede crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali), ricerca e sviluppo, innovazione e formazione, gestiti tramite il portale dedicato del GSE (transizione energetica) e l'Agenzia delle Entrate. In particolare, per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 le imprese possono beneficiare di percentuali di sgravio fiscale calcolate sul costo del bene a seconda dell'importo investito e dell'anno di riferimento. L'accesso agli incentivi richiede l'invio di comunicazioni preventive e di completamento tramite l'apposita piattaforma web.
Il caso: Una società familiare, a seguito del ricambio generazionale, è stata interessata da dissidi e controversie tra i nuovi soci sfociati, dopo alcuni investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati nel periodo tra il 2021 e il 2022, nello scioglimento giudiziale della società con la nomina, da parte del Tribunale delle imprese, di un liquidatore giudiziale. Nei mesi successivi allo scioglimento della società i soci proseguivano le trattative per raggiungere un accordo che prevedeva l'assegnazione dei due rami dell'attività produttiva aziendale ai due gruppi di soci, riconducibili ai due rami familiari, tramite contratti di affitto di azienda, sino al completamento di un'operazione di scissione societaria. Nel 2023 i soci raggiungevano l'accordo revocando lo stato di liquidazione e davano mandato al liquidatore/amministratore unico di formalizzare l'affitto di azienda dei due rami alle due società di nuova costituzione riconducibili ai due rami familiari affinché proseguisse l'attività da parte di ogni gruppo familiare senza interruzioni o cessazioni di attività e conseguenti perdite economiche ingenti.
A seguito di detto accordo, la società ha presentato interpello all'Agenzia delle Entrate chiedendo se, garantita la continuità aziendale, avesse conservato il diritto al credito d'imposta transizione 4.0 maturato sugli investimenti in beni strumentali, effettuati nel biennio 2021-2022, ma interconnessi al sistema informatico solo nel 2025 a causa delle suddette vicende aziendali e dei ritardi nell'implementazione del sistema informatico della società assegnataria dei beni. Con la risposta n. 139 del 10 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'Imposta transizione 4.0 per gli investimenti in beni strumentali non decade automaticamente in caso di scioglimento giudiziale (o liquidazione) a condizione che vi sia continuità aziendale, cioè che l'attività prosegua concretamente senza interruzioni, e che gli investimenti in beni strumentali rimangano funzionali allo sviluppo produttivo dell'impresa. Inoltre, l'Agenzia ha confermato l'ammissibilità dell'interconnessione tardiva (se giustificata) e la trasferibilità del credito in caso di scissione societaria alla società beneficiaria del ramo d'azienda nel quale sono confluiti gli investimenti agevolati. Il trasferimento del complesso aziendale, infatti, non interrompe la finalità dell'incentivo poiché i beni continuano a essere impiegati nell'ambito della medesima attività produttiva.